Sentenza del 20/01/2021 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica diretta del Concessionario - Ammissibilità - Momento perfezionativo - Ricezione del destinatario - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deducendo che tale modalità sarebbe stata inesistente o non idonea a perfezionare la notifica senza una relata formale redatta da ufficiale giudiziario o altro pubblico ufficiale
La decisione
la Corte ha ritenuto ammissibile la notifica eseguita direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 legittima una modalità di notifica affidata al Concessionario e all'ufficiale postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della norma. La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata extra. Pertanto il motivo di nullità prospettato dal ricorrente è stato rigettato, conformemente anche alla giurisprudenza citata (cfr. Cass. 14501/2016 e precedenti)
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1
la seconda parte del comma 1 disciplina una modalità di notifica affidata direttamente al Concessionario e all'ufficiale postale (raccomandata con avviso di ricevimento), alternativa a quella prevista nella prima parte; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'AR
Cassazione, sent. 14501/2016
conferma il principio secondo cui la notifica della cartella da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona alla data indicata nell'AR, senza bisogno di relata
Cassazione, sent. 6395/2014
giurisprudenza di supporto che ha già orientato nel senso della validità della notifica da parte del Concessionario con modalità postale attestata dall'AR
Cassazione, sent. 6198/2015
ulteriore presidio giurisprudenziale che consolida la regolarità della notifica operata dal Concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento può essere valida anche se effettuata direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento: il momento perfezionativo è la data di ricezione risultante dall'AR.
- Non è sempre necessaria una relata redatta da pubblico ufficiale quando la normativa (art. 26, comma 1, DPR 602/1973) prevede espressamente una modalità alternativa affidata al Concessionario e all'ufficiale postale.
- In caso di contestazione, il documento principale da acquisire è l'avviso di ricevimento (AR) e i dati in esso indicati (data di ricezione, eventuale firma, indicazione di ritiro da parte di terzi): se l'AR attesta la ricezione, il giudice tende a ritenere valida la notifica.
- I possibili profili di impugnazione utili per il contribuente restano: inesistenza materiale dell'invio/avviso (produrre prova contraria), indirizzo errato che abbia impedito la conoscenza dell'atto, manomissione o irregolarità dell'AR, o difetto del contenuto della cartella (errori sostanziali).
- Se il contribuente contesta la firma sull'AR o afferma di non aver ricevuto la raccomandata, è opportuno chiedere la produzione dell'originale dell'AR, del registro di spedizione del Concessionario e dei dati postali (tracciatura), nonché valutare la possibilità di consulenza tecnica per l'analisi della firma.
- Occorre distinguere sempre la prima parte dell'art. 26 (modalità ordinarie eventualmente richieste ad altri ufficiali) dalla seconda parte che riconosce espressamente la competenza del Concessionario: la contestazione formale della sola assenza di relata non è sufficiente quando la seconda fattispecie normativa sia stata attuata correttamente.
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