Sentenza n. 15567/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento in data 1° settembre 2025, prot.-OMISSIS-, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la «chiusura a tempo indeterminato della Rivendita n. 641 con annessa ricevitoria 3066 in Roma»; e, ove occorra, - della nota Direzione centrale Accise – Ufficio rete vendita tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo in data 5 gennaio 2024, prot. -OMISSIS-; - della nota dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio in data 30 maggio 2024, prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 1° settembre 2025 di chiusura a tempo indeterminato della rivendita di tabacchi n. 641 e della ricevitoria Lotto n. 3066 a Roma
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, convivente more uxorio per oltre tredici anni ed erede universale del precedente titolare, deceduto il 14 luglio 2022, aveva chiesto l’assegnazione a trattativa privata della rivendita e della ricevitoria. Impugnava la chiusura a tempo indeterminato disposta nel settembre 2025, deducendo: (I) violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 30 e 34 della l. 1293/1957 e degli artt. 45 e 93 del d.P.R. 1074/1958, nonché carenza d’istruttoria e illogicità, per avere l’Amministrazione escluso il convivente more uxorio dai soggetti ammessi all’assegnazione senza considerare la lunga convivenza, la qualità di erede e l’evoluzione normativa e sociale; (II) le medesime violazioni, oltre a disparità di trattamento e omessa o errata valutazione della convivenza di fatto, richiamando la l. 76/2016, l’evoluzione giurisprudenziale e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024; (III) questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 4, l. 1293/1957 in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 36 Cost., per la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i destinatari dell’assegnazione diretta. Il provvedimento di chiusura era fondato sia sull’impossibilità di assegnazione alla convivente sia sulla procedura di sfratto per morosità relativa ai locali, con rilascio fissato al 4 settembre 2025. La ricorrente non ha formulato specifiche censure contro quest’ultimo presupposto.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il TAR rileva che la chiusura poggia su due motivazioni autonome e ciascuna sufficiente: l’impossibilità di assegnare la rivendita alla convivente more uxorio e l’indisponibilità dei locali conseguente alla procedura di sfratto. Poiché la ricorrente non ha specificamente contestato la procedura di sfratto e il rilascio, la validità di tale autonoma ragione è sufficiente a sorreggere l’atto e rende superfluo l’esame delle doglianze relative all’assegnazione, secondo il principio dell’atto plurimotivato. Il TAR osserva inoltre che il diniego di assegnazione era stato impugnato con ricorso straordinario, dichiarato inammissibile per assenza del carattere definitivo dell’atto e per l’esperibilità del ricorso gerarchico, e che tale diniego si era quindi consolidato. La disponibilità dei locali era comunque necessaria per l’assegnazione a trattativa privata. Le sopravvenienze documentate nel giugno 2026 non incidono sulla legittimità dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum. La questione costituzionale e le censure sull’equiparazione della convivenza di fatto non sono esaminate nel merito, perché non possono superare l’autonomo presupposto non contestato. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 1293/1957
Infatti, posto che in ogni caso per l’assegnazione a trattativa privata si richiede la disponibilità dei locali, la procedura di sfratto con esecuzione mediante rilascio ordinata dal Tribunale di Roma in data 12 giugno 2025 per il giorno 4 settembre 2025 era comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività di che trattasi e in ogni caso non si ravvisano doglianze al riguardo nell’atto di ricorso.
L’assegnazione a trattativa privata presuppone la disponibilità dei locali; la procedura di sfratto con rilascio già disposto è quindi ostativa alla prosecuzione dell’attività.
Massime di principio
- Quando un provvedimento è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sostenerlo, è sufficiente che ne resti valida una perché l’atto sia conservato; il rigetto delle censure contro tale ragione rende superfluo l’esame delle doglianze relative alle altre motivazioni.
- La disponibilità dei locali costituisce presupposto necessario per l’assegnazione a trattativa privata di una rivendita; una procedura di sfratto con rilascio già disposto può impedire la prosecuzione dell’attività.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze successive non incidono sulla sua legittimità.
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