Sentenza n. 2231/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale prot. -OMISSIS- del 18/12/2023, rep. n. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. nella stessa data, emessa da Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, Ufficio Disciplina Edilizia, nella parte in cui ingiunge alla Società ricorrente l’ordine di demolizione di quanto abusivamente realizzato presso l’immobile sito in-OMISSIS-, e di ripristino dello stato dei luoghi e, congiuntamente, trattandosi di immobile vincolato, il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 15.000,00 ai sensi dell’art. 6 c. A della delibera A.C. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2023 recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché ingiunzione del pagamento di una sanzione pecuniaria di 15.000 euro per opere edilizie abusive su immobile vincolato
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale le aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a una struttura metallica realizzata su suolo pubblico, chiusa lateralmente con tende e pannelli, dotata di impianti e canalizzazione delle acque piovane, qualificata dall'amministrazione come intervento di nuova costruzione eseguito senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica. La ricorrente ha dedotto: 1) eccesso di potere e difetto di istruttoria, perché la struttura era stata già rimossa tra il sopralluogo del 9 marzo 2016 e quello del 1° aprile 2016, come confermato dal successivo dissequestro; 2) intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria, in assenza di atti interruttivi; 3) nullità della determina per omessa indicazione del beneficiario e delle modalità di pagamento della sanzione; 4) in via subordinata, erronea quantificazione della sanzione, che avrebbe dovuto essere pari a 2.500 euro anziché 15.000 euro in ragione della diversa classificazione dell'intervento secondo la disciplina comunale. Roma Capitale si è costituita con memoria di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'ordine di demolizione era stato adottato sulla base della presenza di una struttura abusiva accertata il 9 marzo 2016, ma già venuta meno al più tardi il 1° aprile 2016. L'amministrazione non aveva svolto un sopralluogo successivo per verificare l'effettiva situazione dei luoghi, sicché il provvedimento si fondava su un quadro istruttorio superato e non aggiornato. Il Collegio ha ritenuto fondata anche la censura relativa alla prescrizione: per gli illeciti amministrativi permanenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, il termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/1981 decorre dalla cessazione della permanenza, coincidente, in assenza delle autorizzazioni, con l'effettiva demolizione delle opere abusive. Poiché la rimozione era avvenuta entro il 1° aprile 2016, alla data del provvedimento del 18 dicembre 2023 il termine era decorso, senza prova di atti interruttivi da parte del Comune. L'onere di provare l'interruzione gravava sul titolare del credito. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha annullato la determinazione impugnata, dichiarato estinta per prescrizione la sanzione pecuniaria e precisato che restano salvi eventuali ulteriori provvedimenti che il Comune ritenga di adottare nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza edilizia. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 28 l. 689/1981
prescrizione quinquennale
Per gli illeciti amministrativi permanenti in materia paesistica, urbanistica ed edilizia, il termine decorre dalla cessazione della situazione di illiceità, che in assenza delle autorizzazioni coincide con l'effettiva demolizione delle opere abusive.
art. 158, comma 1, c.p.
decorrenza della prescrizione dal giorno in cui è cessata la permanenza
Il principio relativo al reato permanente è utilizzato per individuare il dies a quo della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente.
art. 2943 c.c.
azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora
Gli atti del titolare del diritto idonei a interrompere la prescrizione devono essere provati da chi intende far valere il credito.
art. 2944 c.c.
riconoscimento del diritto da parte del debitore
Il riconoscimento del diritto da parte del debitore costituisce fatto interruttivo, la cui sussistenza deve essere provata.
art. 16, comma 4, l.r. Lazio 15/2008
Costituisce la base normativa regionale della sanzione amministrativa pecuniaria dichiarata estinta per prescrizione.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adotta un ordine di demolizione, deve verificare l'attuale persistenza dell'abuso; un provvedimento fondato esclusivamente su un accertamento risalente, superato dalla successiva rimozione dell'opera, è illegittimo per difetto di istruttoria.
- Per gli illeciti amministrativi permanenti in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della permanenza; in assenza di autorizzazione, tale cessazione coincide con l'effettiva demolizione dell'opera abusiva.
- A fronte dell'eccezione di prescrizione, grava sull'amministrazione titolare del credito l'onere di provare l'esistenza di atti interruttivi, quali azioni giudiziarie, atti di costituzione in mora o riconoscimento del diritto da parte del debitore.
- Il giudice amministrativo può accertare l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa quando la controversia rientra nella sua giurisdizione esclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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