Sentenza n. 1137/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1409/2024, pubblicata il 21/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva corresponsione delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1409/2024, limitatamente alle spese legali liquidate in loro favore. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato che il pagamento spettante al docente era stato effettuato il 22 novembre 2025 e che le spese legali erano state pagate il 9 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto delle somme dovute avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore e ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
- L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato, comprese le spese legali liquidate dal giudice della cognizione, soddisfa la pretesa esecutiva e rende improseguibile la domanda di esecuzione per l'adempimento già effettuato.
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