Corte di giustizia, Sentenza C-429/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2024. — «NARE-BG» ЕООD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Termini per la dichiarazione e il versamento di determinate imposte – Proroga riconducibile alla pandemia di COVID-19 – Diniego dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA – Decadenza – Principi di equivalenza, di effettività e di neutralità dell’IVA. — Causa C-429/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio del tribunale amministrativo di Varna, ha esaminato il caso di una società bulgara cui era stata negata la detrazione di IVA relativa a fatture anteriori alla registrazione, perché richiesta oltre il termine nazionale di decadenza. Ha escluso che le proroghe concesse durante l’emergenza COVID-19 per alcune imposte potessero incidere sulla disciplina dell’IVA. Ha inoltre precisato che il meccanismo di rettifica della direttiva IVA non può essere usato per far rivivere un diritto alla detrazione ormai decaduto.
IVA: compatibilità con il diritto UE del diniego della detrazione esercitata tardivamente, mediante dichiarazione di rettifica, oltre un termine nazionale di decadenza, anche in presenza di proroghe COVID-19 per altre imposte
La questione giuridica
Se gli articoli 184 e 186 della direttiva IVA, letti alla luce dei principi di equivalenza, effettività e neutralità, ostino a una disciplina e prassi nazionali che negano la detrazione dell’IVA assolta a monte prima della registrazione, quando il soggetto passivo la chiede dopo la scadenza del termine di decadenza, mediante rettifica di una dichiarazione IVA presentata tempestivamente; e se la circostanza che durante la pandemia di COVID-19 siano stati prorogati i termini per altre imposte ma non per l’IVA incida sulla compatibilità di tale diniego con il diritto UE.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 184 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 186, nonché i principi di equivalenza, effettività e neutralità, non ostano a una normativa e a una prassi nazionali che negano la detrazione dell’IVA assolta a monte prima della registrazione quando il soggetto passivo la richiede oltre il termine di decadenza previsto dal diritto nazionale, anche se la domanda è veicolata tramite una dichiarazione di rettifica e anche se, nel contesto della pandemia di COVID-19, lo Stato membro ha prorogato i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte diverse dall’IVA. Il meccanismo di rettifica degli articoli 184 e 185 non può infatti riaprire un diritto alla detrazione già estinto per decorso del termine; inoltre, un termine di dodici mesi non è di per sé incompatibile con il principio di effettività, né la diversa disciplina riservata alle imposte dirette rispetto all’IVA viola il principio di equivalenza.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 167, 168, 178, 179, 180, 184, 185, 186 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
IVA: diniego della detrazione tardiva oltre il termine di decadenza, anche in contesto COVID-19
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad-Varna in materia di IVA e diritto alla detrazione per operazioni effettuate prima della registrazione del soggetto passivo. La Corte esamina se una normativa nazionale che prevede un termine di decadenza di dodici mesi, non prorogato dalle misure adottate durante la pandemia di COVID-19, sia compatibile con la direttiva IVA e con i principi di equivalenza, effettività e neutralità.
Fatti e procedimento principale
La società NARE-BG EOOD aveva ricevuto, tra il 2017 e il 2019, 71 fatture di subappaltatori con IVA a monte per un importo complessivo di BGN 117458,80. La società si è registrata ai fini IVA il 25 novembre 2019 e, secondo il diritto bulgaro, poteva esercitare il diritto alla detrazione entro il periodo in cui il diritto sorgeva o nei dodici periodi successivi.
Durante lo stato di emergenza connesso alla pandemia di COVID-19, la normativa bulgara ha prorogato i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte sui redditi, ma non ha previsto un regime speciale per l’IVA. NARE-BG ha poi presentato una dichiarazione IVA per novembre 2020 il 10 dicembre 2020, senza includere quelle fatture, e solo il 15 gennaio 2021 ha presentato una dichiarazione di rettifica per far valere la detrazione relativa alle 71 fatture. L’amministrazione finanziaria ha negato la detrazione ritenendola tardiva e ha emesso un avviso di rettifica.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- articoli 167, 168, 178, 179, 180, 184, 185 e 186 della direttiva 2006/112/CE;
- articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Nel diritto bulgaro, sono stati richiamati soprattutto gli articoli 72, 74, 75, 124, 125 e 126 dello ZDDS, oltre agli articoli 92 e 93 dello ZKPO per il regime delle imposte sui redditi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- un termine di decadenza nazionale, in un contesto di proroghe COVID-19 per altre imposte, renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto alla detrazione IVA, in contrasto con la direttiva IVA e con i principi di equivalenza, effettività e neutralità;
- sia compatibile con il diritto UE il diniego della detrazione quando il contribuente presenta una dichiarazione di rettifica dopo la scadenza del termine, pur in assenza di occultamento delle operazioni, con dati contabili disponibili e senza pregiudizio per il bilancio pubblico.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune IVA e che, in linea di principio, deve essere esercitato immediatamente. Tuttavia, la direttiva IVA consente agli Stati membri di fissare termini e modalità procedurali, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Sul principio di equivalenza, la Corte osserva che le imposte dirette e l’IVA hanno natura diversa e non sono comparabili ai fini di tale principio; il fatto che la normativa emergenziale bulgara abbia prorogato i termini per imposte sui redditi, ma non per l’IVA, non basta quindi a rendere la disciplina incompatibile con il diritto UE.
Sul principio di effettività, la Corte ritiene che un termine di dodici mesi, nel caso concreto, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione. Il periodo di emergenza non copriva tutto il lasso temporale utile, e non è stato dimostrato che la pandemia o la quarantena del contabile abbiano impedito alla società di agire per l’intero termine disponibile.
Quanto agli articoli 184 e 185 della direttiva IVA, la Corte ribadisce che il meccanismo di rettifica opera solo se esiste un diritto alla detrazione; non serve a far nascere un diritto nuovo né a riaprire un diritto già perduto per scadenza del termine di decadenza. Di conseguenza, una dichiarazione di rettifica non può sanare l’omessa tempestiva esercitazione del diritto.
Infine, il principio di neutralità dell’IVA non consente di aggirare una decadenza valida: esso mira a garantire la precisione delle detrazioni, ma non autorizza il contribuente a recuperare un diritto non esercitato tempestivamente.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 186, e i principi di equivalenza, effettività e neutralità dell’IVA non ostano a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali che negano la detrazione dell’IVA assolta a monte prima della registrazione, quando il contribuente la richiede dopo la scadenza del termine di decadenza mediante rettifica di una dichiarazione IVA tempestiva. Ciò vale anche se, nel contesto della pandemia di COVID-19, lo Stato membro ha prorogato i termini per la dichiarazione e il pagamento di altre imposte ma non quelli relativi all’IVA.
Principi affermati
La sentenza ribadisce tre punti utili in pratica:
- il diritto alla detrazione IVA è fondamentale, ma può essere soggetto a termini di decadenza ragionevoli;
- la rettifica prevista dagli articoli 184 e 185 della direttiva IVA non consente di riattivare un diritto alla detrazione già scaduto;
- la diversa disciplina, in situazione emergenziale, tra imposte dirette e IVA non integra di per sé una violazione del principio di equivalenza.
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