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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 gennaio 2026, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, con il quale era stata respinta l’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno, presentata dal datore di lavoro, da studio/tirocinio a lavoro subordinato. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, il diniego aveva erroneamente ritenuto insufficiente la capacità economica della società datrice di lavoro, senza considerare correttamente la documentazione contabile prodotta e richiamando in modo meramente sintetico il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La documentazione indicava, tra l’altro, un attivo complessivo di euro 293.546,00, ricavi e valore della produzione pari a euro 159.022,00, patrimonio netto di euro 48.411,00, un imponibile IVA di euro 159.022,00 e, per il 2025, ricavi pari a euro 140.991,91 con utile di euro 12.928,91. Il TAR aveva inoltre disposto due volte l’acquisizione di una relazione documentata dall’Amministrazione; la Prefettura, pur ritualmente intimata, non si era costituita e non aveva adempiuto agli incombenti istruttori.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completa l’istruttoria sulla base degli elementi disponibili e considerando non ostativa la mancata comparizione del ricorrente. Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che il diniego non era adeguatamente motivato, poiché non indicava gli importi, le annualità e la documentazione contabile esaminata, né spiegava in concreto come fossero stati applicati i parametri previsti dall’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 e dalle circolari INL n. 3/2022 e n. 2066/2023. Tali parametri richiedono una valutazione correlata della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta, con riferimento, per ciascun lavoratore, a un reddito imponibile o fatturato non inferiore a euro 30.000 annui, salvo criteri diversi per categorie particolari. Dalla documentazione prodotta risultava il superamento di tale soglia e una situazione economico-finanziaria positiva. In assenza di qualsiasi chiarimento o documentazione contraria da parte dell’Amministrazione, nonostante i reiterati ordini istruttori, il giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti di capacità economica del datore di lavoro e ha annullato il diniego. La Prefettura è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999

    La capacità economica del datore di lavoro deve essere verificata secondo i parametri normativi e interpretativi applicabili, considerando la situazione patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività; la valutazione deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e non sussistono impedimenti processuali.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    È richiamato quale base normativa della semplificazione delle verifiche sulla capacità economica del datore di lavoro nell’ambito delle procedure relative al lavoro degli stranieri.

  • circolare INL n. 3/2022

    “In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui”

    La soglia di euro 30.000 annui costituisce, per ciascun lavoratore, un parametro di verifica della capacità economica, da valutare insieme agli ulteriori elementi indicati dalla circolare e in relazione al numero delle domande presentate.

  • nota INL n. 2066/2023

    Richiama e conferma i criteri della circolare INL n. 3/2022 in materia di capacità economica del datore di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti ad affermare l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro senza indicare gli importi, le annualità, la documentazione contabile esaminata e le ragioni per cui i parametri normativi risultano non soddisfatti.
  • La verifica della capacità economica del datore di lavoro ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva e correlata della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta.
  • Il parametro del reddito imponibile o del fatturato non inferiore a euro 30.000 annui per ciascun lavoratore, previsto dalle indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, deve essere verificato sulla base della documentazione contabile pertinente e non può essere disatteso mediante un richiamo generico o non verificabile a un parere istruttorio.
  • Quando l’Amministrazione non adempie reiteratamente agli ordini istruttori del giudice e non fornisce elementi contrari alla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice può decidere sulla base degli elementi disponibili in atti, valutando anche l’assenza di riscontri dell’autorità pubblica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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