Cassazione Civile, Ordinanza n. 00698/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'autorizzazione alla costruzione di un elettrodotto e dalla successiva occupazione d'urgenza di un fondo di proprietà privata, poi asservito con decreto dirigenziale. Il proprietario ha chiesto alla Corte d'appello la determinazione giudiziale dell'indennità di asservimento e dell'indennità per l'occupazione temporanea, ritenendo incongrua l'indennità provvisoria liquidata. La Corte d'appello ha quantificato entrambe le indennità sulla base di CTU, riconoscendo solo parte dell'indennità di occupazione perché ha ritenuto prescritto il credito relativo al primo anno e ha escluso ogni ulteriore voce per il periodo successivo alla scadenza dell'occupazione temporanea, qualificato come occupazione illegittima con eventuale diverso titolo risarcitorio. In cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione dell'art. 195 c.p.c. per mancato contraddittorio tecnico sul supplemento di CTU; 2) violazione dell'art. 2943 c.c. per avere la Corte d'appello individuato nella notifica, e non nel deposito, del ricorso ex art. 54 d.P.R. 327/2001 il momento interruttivo della prescrizione, senza considerare atti precedenti asseritamente interruttivi; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 123 r.d. 1775/1933 per avere il giudice recepito acriticamente la CTU nonostante le contestazioni del consulente di parte su consistenza dell'area, numero dei tralicci e tracciato della servitù. Inoltre il ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso della società resistente, eccezione respinta dalla Corte sulla base del principio di tempestività della rinnovazione della notifica dopo un primo esito negativo non imputabile al notificante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione di tardività del controricorso della società resistente, ritenendo tempestiva la riattivazione della notifica dopo l'esito negativo presso il vecchio indirizzo del difensore domiciliatario non comunicato alle parti. Ha inoltre affermato la corretta partecipazione al giudizio della Città metropolitana quale autorità espropriante/litisconsorte necessario. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio del mancato invio della bozza di CTU integra una nullità relativa sanabile se non eccepita nella prima difesa utile, circostanza non dedotta dal ricorrente. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibili le censure sulle dedotte cause interruttive non specificamente riprodotte in ricorso; infondata la doglianza principale, perché in materia di determinazione dell'indennità ex art. 54 d.P.R. 327/2001 la prescrizione è interrotta dalla notificazione del ricorso e del decreto, non dal solo deposito in cancelleria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché le contestazioni sulla CTU e sui dati tecnici erano già state esaminate e disattese dal giudice di merito, e la censura mirava sostanzialmente a un nuovo giudizio di fatto non consentito in cassazione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese in favore di entrambe le resistenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
"il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare... e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità"
è la norma che disciplina il ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità nelle procedure espropriative e individua i soggetti legittimati a proporlo.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
"Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione..."
la notificazione del ricorso deve essere effettuata ai soggetti indicati dalla norma, costituendo tale adempimento presupposto rilevante anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001
"per 'autorità espropriante', si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento"
serve a individuare la titolarità del rapporto sostanziale nel procedimento ablatorio e a qualificare la Provincia/Città metropolitana come autorità espropriante.
art. 195 c.p.c.
il mancato invio della bozza di CTU può integrare nullità relativa del contraddittorio tecnico, sanabile se non tempestivamente eccepita.
art. 2943 c.c.
la prescrizione si interrompe con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; nel procedimento ex art. 54 d.P.R. 327/2001 non basta il mero deposito del ricorso in cancelleria.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
le censure sono inammissibili quando sono generiche o non specificano il contenuto degli atti/documenti su cui si fondano.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazioni di legge, ma non la mera rivalutazione dei fatti o delle risultanze tecniche.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è utilizzabile per sollecitare un nuovo esame del merito quando il fatto decisivo è stato già esaminato e disatteso dal giudice di merito.
art. 325 c.p.c.
richiamato come parametro per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 123 r.d. n. 1775 del 1933
la sua deduzione in cassazione non può risolversi in una generica contestazione delle valutazioni tecniche di merito senza specifica illustrazione della violazione di diritto.
Massime di principio
- Nel procedimento di determinazione giudiziale dell'indennità espropriativa, la prescrizione del diritto si interrompe con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non con il solo deposito del ricorso in cancelleria, salvo che il giudizio sia già pendente e la domanda sia proposta nel suo corso.
- Il mancato invio alle parti della bozza o del supplemento di CTU integra una nullità relativa del contraddittorio tecnico: essa è sanata se la parte non la deduce nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato.
- In cassazione, le censure che si fondano su documenti o atti processuali devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicarne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuovo giudizio di fatto sulle risultanze peritali o sulla ricostruzione tecnica già valutata dal giudice di merito.
- Nelle controversie espropriative pluripartecipate, va chiamato in giudizio il soggetto che riveste la qualità di autorità espropriante e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione, secondo la struttura sostanziale del rapporto ablatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →