Sentenza n. 5895/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. rep. 605 del 14.04.2021 (n. prot. QI/72804/2021 del 14.04.2021) di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Segreteria di Direzione Apicale, comunicata con nota prot. n. 80674 del 26.04.2021; - nonché di ogni altro atto connesso ai precedenti, ivi inclusa la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 di cui alla nota del sopra menzionato Dipartimento prot. n. 75170 del 10.07.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di approvazione di una modifica non essenziale al piano di lottizzazione convenzionato "Ponte di Nona"
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e attuatori)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha respinto, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale Lazio n. 36 del 1987, la richiesta di redistribuire mc 972,58 di volumetria non residenziale residua dai comparti Z7, Z18 e Z19, ormai saturi, al comparto Z44, ancora non edificato. La modifica non comportava incremento della volumetria complessiva e rientrava, secondo le ricorrenti, nei limiti quantitativi previsti dalla disciplina regionale per le modifiche non costituenti variante. Le ricorrenti hanno contestato i presupposti del diniego, sostenendo che la convenzione urbanistica del 1995 e l'art. 45, comma 10, delle NTA del PRG di Roma consentissero l'ulteriore applicazione della disciplina del piano nelle parti non attuate. Hanno inoltre dedotto che la classificazione delle aree nel PRG del 2008 come "Tessuti della città consolidata – T3" costituisse una previsione generale, non idonea a sostituire la disciplina attuativa del piano di lottizzazione in assenza di un nuovo strumento urbanistico esecutivo. Roma Capitale ha sostenuto, invece, che la scadenza della convenzione e del piano attuativo avesse fatto venir meno la disciplina di dettaglio e che il PRG sopravvenuto avesse ridefinito l'assetto dell'area, rendendo necessaria l'approvazione di un nuovo strumento attuativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha affermato che la scadenza del termine di efficacia di uno strumento urbanistico attuativo non determina automaticamente la caducazione della disciplina urbanistica di dettaglio, né l'inedificabilità delle aree o il venir meno dell'assetto urbanistico definito dal piano. Le prescrizioni del piano possono continuare ad applicarsi alle parti non attuate fino all'approvazione di una nuova pianificazione esecutiva idonea a ridefinire compiutamente l'assetto dell'area. Nel caso concreto, tale continuità risultava prevista sia dall'art. 24 della convenzione urbanistica del 1995 sia dall'art. 45, comma 10, delle NTA del PRG di Roma. La mera classificazione dell'area nel PRG del 2008 come "Tessuti della città consolidata – T3" costituiva una previsione di pianificazione generale e non integrava una ripianificazione attuativa sostitutiva. Poiché non risultava approvato alcun nuovo piano attuativo per il comparto Z44, la disciplina del piano di lottizzazione permaneva applicabile. La redistribuzione della volumetria, priva di incremento della cubatura complessiva e interna al medesimo piano, costituiva una rimodulazione non essenziale rientrante nell'art. 1-bis della legge regionale Lazio n. 36 del 1987. Il diniego era quindi fondato sull'erroneo presupposto della cessazione della disciplina del piano. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1-bis l.r. Lazio n. 36/1987
modifiche non costituenti variante agli strumenti urbanistici attuativi le redistribuzioni delle volumetrie entro determinati limiti quantitativi
La redistribuzione interna delle volumetrie, senza aumento della volumetria complessiva e nei limiti quantitativi previsti, può integrare una modifica non essenziale non costituente variante.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi effettuata durante il procedimento.
art. 45, comma 10, NTA del PRG di Roma
qualora gli strumenti urbanistici esecutivi siano decaduti, nelle parti non attuate continua ad applicarsi la disciplina degli stessi strumenti fino all'approvazione di nuovi strumenti attuativi
La disciplina dei piani attuativi decaduti continua ad applicarsi nelle parti non attuate fino all'approvazione di nuovi strumenti attuativi; la sola pianificazione generale sopravvenuta non è sufficiente a sostituirla.
art. 24 della convenzione urbanistica del 1995
la disciplina del piano di lottizzazione continua a trovare applicazione fino all'approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo
La convenzione prevede espressamente la continuità della disciplina del piano sino alla sua sostituzione mediante una nuova pianificazione attuativa idonea a ridefinire l'assetto del comparto.
Massime di principio
- La scadenza del termine di efficacia di uno strumento urbanistico attuativo non determina automaticamente la caducazione della disciplina urbanistica di dettaglio né l'inedificabilità delle aree interessate.
- Le prescrizioni di uno strumento urbanistico attuativo decaduto continuano ad applicarsi alle parti non attuate fino all'approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo idoneo a ridefinire compiutamente l'assetto dell'area.
- La mera classificazione dell'area operata da un piano regolatore generale sopravvenuto, quale previsione di pianificazione generale, non sostituisce la disciplina di dettaglio del piano attuativo decaduto se non comporta un'effettiva e puntuale ripianificazione esecutiva.
- La redistribuzione di volumetria tra comparti del medesimo piano di lottizzazione, senza incremento della volumetria complessiva e nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla legge regionale, costituisce una modifica interna non essenziale e non una variante urbanistica.
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