Cassazione Civile, Ordinanza n. 22512/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2013, emesso nei confronti della società contribuente a seguito di accertamento induttivo. L'Ufficio aveva ritenuto la dichiarazione inattendibile e aveva valorizzato, oltre alla mancata risposta a un questionario inviato alla società, anche la discrasia tra i dati dichiarati ai fini IVA, i dati comunicati nello spesometro e quelli risultanti dalla comunicazione annuale dati IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CGT di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata la regolare notifica del questionario e non contestati i fatti allegati dalla contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice tributario d'appello non avesse indicato i fatti asseritamente non contestati e non avesse considerato che l'accertamento si fondava anche su ulteriori presupposti; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della notifica del questionario e trascurato che l'atto impositivo si fondava anche sull'inattendibilità complessiva della dichiarazione e sulla discrasia dei dati fiscali, elementi di per sé idonei a legittimare l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata, pur concisa, era comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già posto a fondamento dell'atto impugnato e che la CTR aveva omesso di esaminare un decisivo presupposto dell'accertamento, ossia l'inattendibilità delle scritture e la discrasia tra i dati dichiarati e quelli comunicati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato ai fini del vizio di motivazione apparente della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata per censurare la decisione d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato tra le norme sull'acquisizione e valutazione di elementi rilevanti ai fini accertativi.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
Base dell'accertamento induttivo per inattendibilità della dichiarazione e delle scritture.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova in relazione alla notifica del questionario e ai fatti posti a base dell'accertamento.
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'Agenzia quale parametro relativo al contenuto e alla regolarità della dichiarazione fiscale.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel complesso quale fondamento dell'accertamento induttivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non comporta per l'Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già posti a fondamento dell'atto impositivo impugnato.
- La mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi del ricorso introduttivo non limita automaticamente il thema decidendum ai soli profili espressamente contestati, quando l'Amministrazione abbia chiesto il rigetto integrale della domanda.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto, o è obiettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale e non integra nullità.
- L'accertamento induttivo può essere sorretto non solo dalla mancata risposta a un questionario, ma anche da elementi autonomi di inattendibilità della dichiarazione e delle scritture contabili, quali la discrasia tra dati fiscali dichiarati e dati comunicati.
- In sede di legittimità, il giudice deve esaminare tutti i presupposti dell'atto impositivo posti a base della pretesa; l'omesso esame di un fondamento decisivo dell'accertamento impone la cassazione della sentenza con rinvio.
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