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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 161/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di sopraelevazioni abusive, disposto con sentenza irrevocabile del 2/7/1999. Hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la loro domanda con due motivi: (1) vizio di competenza del giudice dell'esecuzione (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 665 c.p.p.), sostenendo che il tribunale si era dovuto pronunciare sulle questioni tecniche ostative alla demolizione; (2) violazione dell'art. 666 c.p.p., perché la dichiarazione di inammissibilità sarebbe intervenuta senza la preventiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dagli artt. 666 commi 3 e 4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo (mancata fissazione dell'udienza) infondato perché, ai sensi dell'art. 666 c.2 c.p.p., la decisione di inammissibilità può essere assunta "de plano" senza udienza. Ha invece accolto il primo motivo (competenza/giurisdizione) — la Corte ha affermato che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale è un provvedimento giurisdizionale soggetto all'esecuzione secondo il codice di procedura penale; eventuali controversie sulle modalità esecutive devono essere deferite al giudice dell'esecuzione su iniziativa del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore (art. 655 c.p.p.). Il Tribunale di Gela aveva fatto un richiamo inappropriato all'art. 41 del DPR 380/2001 (norma relativa all'esecuzione amministrativa), non pertinente rispetto all'esecuzione di un ordine giudiziale. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla declinazione di giurisdizione e ha disposto il rinvio al tribunale di Gela per nuovo giudizio, con invito a valutare l'eventuale impossibilità tecnica di eseguire la demolizione (tenendo conto che l'impossibilità non rileva se dipende da causa imputabile al condannato, ad es. se lo stesso ha realizzato o tollerato l'abuso). Il resto dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)

    Norma di legittimità utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso in Cassazione; riferita al vizio di legge relativo alla competenza/giurisdizione del giudice dell'esecuzione

  • art. 665 c.p.p.

    Riferimento alla competenza e alle funzioni del giudice dell'esecuzione in tema di esecuzione di sentenze penali, richiamato per sostenere che il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi sulle questioni tecniche ostative all'esecuzione

  • art. 666 c.p.p.

    Regola procedurale sull'istruttoria e sulla decisione dell'istanza di revoca o sospensione dell'esecuzione: la Corte ha richiamato il comma 2 (possibilità di decidere de plano in caso di inammissibilità) e i commi 3-4 (udienza in camera di consiglio quando richiesto), spiegando che nel caso concreto la decisione de plano era corretta

  • art. 655 c.p.p.

    La Corte ha richiamato il ruolo del pubblico ministero quale organo promotore dell'esecuzione, che determina le modalità attuative della demolizione e deve attivare il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione se sorgono controversie sulle modalità esecutive

  • art. 41 DPR 380/2001

    Norma del codice edilizio in materia di esecuzione degli ordini di ripristino a cura dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che tale norma sia estranea all'esecuzione di un ordine di demolizione emesso dall'autorità giurisdizionale e quindi non pertinente al caso

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto da un giudice penale è un provvedimento giurisdizionale ed è soggetto all'esecuzione secondo le forme del codice di procedura penale; non va confuso con l'esecuzione amministrativa disciplinata dal DPR 380/2001
  • Il pubblico ministero è l'organo responsabile di promuovere e coordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali (art. 655 c.p.p.) e deve attivare il giudice dell'esecuzione quando sorgono contestazioni sulle modalità esecutive
  • Se la domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p. comma 2, il giudice può decidere "de plano" senza fissare l'udienza in camera di consiglio; la mancata fissazione dell'udienza non è di per sé vizio quando la legge consente la decisione sommaria
  • L'impossibilità tecnica di eseguire una demolizione va accertata e dimostrata; tuttavia, non rileva come ostativo se l'impossibilità dipende da cause imputabili al condannato (ad es. se è stato lui a realizzare o a tollerare l'abuso)
  • In caso di dubbio sulla competenza o sulla giurisdizione, la pronuncia può essere annullata e il giudice di merito richiamato a valutare la questione nel rispetto dei principi di procedura penale sull'esecuzione

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