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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi (D.A.SPO) adottati dal Questore della Provincia di Firenze n.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS--OMISSIS- e di ogni atto conseguente, con i quali veniva fatto divieto ex art. 6 della Legge 13/12/1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella Legge 24/02/1995 n. 45, a -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- “di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di ANNI TRE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”; veniva inoltre prescritto ai suddetti “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, nonché in tutti i luoghi, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”, nonché avverso il “Silenzio-rigetto” dei ricorsi gerarchici proposti dai ricorrenti avverso i provvedimenti di D.A.Spo ai sensi dell’art. 6 del DPR 1199/1971.

Giustizia amministrativa202600632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre provvedimenti DASPO del Questore di Firenze, ciascuno della durata di tre anni, e il silenzio-rigetto sui ricorsi gerarchici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo-cumulativo contro i rispettivi DASPO, adottati in relazione a uno scontro con tifosi stranieri verificatosi prima di una partita amichevole. Il ricorso contestava i provvedimenti e il silenzio-rigetto formatosi sui ricorsi gerarchici. Il TAR, rilevata d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e sentite le parti, ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità della forma collettiva del ricorso. La questione decisiva era se sussistesse l'identità delle situazioni sostanziali e processuali richiesta per la proposizione congiunta delle domande. I provvedimenti, pur presentando elementi di uniformità e standardizzazione, descrivevano distintamente la condotta attribuita a ciascun destinatario, valorizzavano differenti profili soggettivi e risultavano fondati su una valutazione individualizzata dell'apporto causale e della pericolosità di ciascuno. Anche la documentazione fotografica e gli elementi giustificativi erano riferiti individualmente ai singoli ricorrenti. I ricorrenti non hanno inoltre prospettato la questione del prospective overruling.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei principi sul ricorso collettivo-cumulativo. Tale forma di ricorso è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, quindi l'identità dell'oggetto delle domande, degli atti impugnati e dei motivi, e l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale. Nel caso concreto, i tre DASPO derivavano da condotte diverse e da autonome valutazioni individuali, sicché i rapporti tra ciascun ricorrente e l'amministrazione erano distinti e non riconducibili a un'unica situazione sostanziale e processuale. La circostanza che le misure avessero la medesima durata triennale non era idonea a unificare le posizioni, poiché durata e intensità della misura costituiscono il risultato della valutazione personalizzata dei precedenti e della pericolosità del destinatario. Il Collegio ha escluso anche i presupposti per il prospective overruling, non essendo individuabile un precedente orientamento prevalente favorevole all'ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo né una situazione di incertezza o imprevedibilità interpretativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio ... nonché ... nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni

    È la base normativa dei provvedimenti DASPO impugnati; la sentenza non esamina nel merito la legittimità delle misure.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione dell'inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.

  • art. 1199/1971

    È richiamato quale disciplina dei ricorsi gerarchici proposti contro i DASPO e del silenzio-rigetto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti è ammissibile solo quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, comprendente l'identità di petitum e causa petendi, e l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
  • L'onere di dimostrare, già in via liminare e astratta, la puntuale identità dell'oggetto e dei motivi delle domande, nonché l'assenza di conflitti di interesse, grava sui co-ricorrenti che scelgono la forma collettiva del ricorso.
  • La forma collettivo-cumulativa non è ammissibile quando gli atti impugnati, pur adottati in relazione al medesimo episodio e contenenti parti standardizzate, descrivono condotte individuali differenti, valorizzano profili soggettivi diversi e si fondano su autonome valutazioni dell'apporto causale o della pericolosità di ciascun destinatario.
  • La mera identità della durata delle misure amministrative impugnate non dimostra l'identità delle situazioni sostanziali quando la durata è il risultato di una valutazione personalizzata dei precedenti e della posizione individuale di ciascun destinatario.
  • Il prospective overruling non opera in assenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente contrario alla soluzione successivamente adottata oppure di un contesto di effettiva incertezza e imprevedibilità interpretativa, soprattutto quando il giudice applica regole processuali generali stabilizzate da tempo.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiMisure prefettizie di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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