Cassazione Civile, Ordinanza n. 34174/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione a cartelle di pagamento emesse per crediti INPS. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inesistente il diritto dei resistenti ad agire esecutivamente e aveva condannato l'INPS alle spese di lite, liquidandole in euro 1.650,00, con compensazione nei confronti del concessionario della riscossione. In appello il soccombente aveva censurato la compensazione disposta verso il concessionario e, soprattutto, la liquidazione delle spese di primo grado in misura inferiore ai minimi tabellari previsti dal d.m. n. 55/2014 per una controversia di valore pari a euro 19.423,99. L'INPS, a sua volta, aveva appellato sostenendo che la soccombenza dovesse gravare esclusivamente sul concessionario e che dovesse essere compensato il rapporto con l'opponente. La Corte d'appello aveva respinto entrambi gli appelli e compensato le spese del grado tra opponente e INPS, ponendo a loro carico solidale le spese in favore dell'agente della riscossione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte confermato una liquidazione delle spese del primo grado al di sotto dei minimi inderogabili e senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha ricordato che per il valore della causa e per la tabella previdenza i compensi medi erano quelli indicati dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018; ha escluso che la fase istruttoria debba essere considerata se non effettivamente svolta; ha affermato il carattere inderogabile dei minimi tabellari per fase processuale; ha quindi rilevato che la liquidazione di euro 1.650,00 era inferiore al minimo consentito e, poiché il ricorrente aveva chiesto euro 1.776,00, ha accolto il ricorso e deciso nel merito liquidando le spese di primo grado in tale importo, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la modesta differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di primo grado e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rideterminato le spese del primo grado in euro 1.776,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge, detratte eventuali somme già corrisposte e con distrazione al difensore antistatario. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la non rilevante entità dello scarto tra la liquidazione operata in appello e quella ritenuta corretta.
Norme richiamate
art. 4 d.m. n. 55/2014
I compensi devono essere liquidati secondo i parametri tabellari; i valori medi possono essere diminuiti nei limiti previsti, ma i minimi per fase processuale non possono essere superati in diminuzione oltre il limite consentito.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La doglianza era diretta anche contro l'apparente carenza di motivazione nella conferma della liquidazione spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il vizio di violazione di legge dedotto a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Il giudice deve avere riguardo ai valori medi delle tabelle, riducibili solo entro i limiti fissati, con un abbattimento non oltre il 50%.
art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 55/2014
La fase istruttoria rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando sia stata effettivamente svolta.
art. 112 c.p.c.
La liquidazione in sede di legittimità è stata effettuata nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
d.m. n. 37/2018
Ha modificato il d.m. n. 55/2014 ed era vigente ratione temporis, imponendo di applicare le tabelle aggiornate.
Massime di principio
- Nelle cause previdenziali la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, applicando lo scaglione di valore corretto e i valori medi tabellari vigenti ratione temporis.
- I minimi tabellari per fase processuale hanno carattere inderogabile: il giudice può ridurre i compensi entro i limiti previsti, ma non può scendere al di sotto del minimo consentito per le fasi effettivamente svolte.
- La fase istruttoria non può essere valorizzata nella liquidazione del compenso se in concreto non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
- Se il giudice di merito liquida le spese in misura inferiore ai minimi di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rideterminare direttamente le spese nel merito.
- Quando lo scarto tra la liquidazione impugnata e quella corretta è di modesta entità, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità.
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