Sentenza n. 2907/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 20 giugno 2025, diretta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la formazione del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 decorre dalla presentazione della documentazione completa ed era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato ritenuto congruo in considerazione del rilevante numero di istanze analoghe. Il Ministero dovrà esaminare concretamente il percorso di studi svolto all’estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di accertato silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, le misure necessarie per assicurare la conclusione del procedimento.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 206/2007
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la normativa stabilisce un termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, la sua scadenza in assenza di provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l’amministrazione deve valutare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione acquisita, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra il titolo estero e quello nazionale.
- L’autorità competente deve verificare se le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato di origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l’accesso all’attività professionale interessata.
- Qualora sussistano differenze formative rilevanti, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
- In caso di accertata inerzia, il giudice può fissare un termine specifico per la conclusione del procedimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere nell’ulteriore termine assegnato qualora l’amministrazione non ottemperi.
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