Cassazione Penale, Sentenza n. 16989/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per cessione di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Unico motivo: presunta errata interpretazione e applicazione dell'art. 99 cod. pen. (recidiva specifica infraquinquennale), perché la Corte territoriale avrebbe considerato come prova della recidiva fatti non contestati nel capo di imputazione (reiterate vendite all'acquirente) e avrebbe illegittimamente valutato la pericolosità sociale. Si richiamano principi CEDU e Sezioni Unite; si sostiene inoltre la scarsa rilevanza sociale dei precedenti e la modesta quantità di stupefacente, con richiamo a condizioni sociali del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della recidiva sia rimessa al giudice di merito entro il suo potere discrezionale, purché adeguatamente motivata. La Corte territoriale ha fornito motivazione sufficiente considerando natura dei reati, precedenti dattiloscopici e le dichiarazioni dell'acquirente (che aveva riferito acquisti pregressi), stabilendo una relazione qualificata tra il reato attuale e i precedenti in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Calibè). È stato inoltre precisato che l'uso delle dichiarazioni dell'acquirente è prova legittima, nota al difensore e suscettibile di confronto in dibattimento, e che il richiamo alla giurisprudenza CEDU era inapplicabile al caso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata per la cessione di stupefacenti; questo è il reato per cui è stato condannato il ricorrente.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto che la ricorrenza dei precedenti e la natura delle condotte giustificassero il riconoscimento della recidiva in capo all'imputato, nel rispetto del potere discrezionale e dell'obbligo di motivazione.
art. 133 cod. pen.
Fornisce criteri per la determinazione della pena e la valutazione della pericolosità sociale; la Corte ha richiamato tale parametro per la valutazione della pericolosità del ricorrente.
art. 187 cod. proc. pen.
Regola l'onere della prova in ordine alla pericolosità sociale e al trattamento sanzionatorio; la Corte ha affermato che la recidiva può essere dimostrata con tutte le prove acquisite, comprese le dichiarazioni dell'acquirente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Principio di diritto secondo cui, nel caso di contestazione della recidiva, il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, considerando vari parametri individualizzanti; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale conforme a tali criteri.
Giurisprudenza CEDU (citata dal ricorrente)
Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla diversa qualificazione del fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto il richiamo inapplicabile al caso, trattandosi di diversa fattispecie (qualificazione a sorpresa) non riscontrata nel procedimento esaminato.
Massime di principio
- La sussistenza della recidiva è valutazione di merito soggetta a discrezionalità, ma richiede motivazione che colleghi concretamente i precedenti alla nuova condotta.
- Le dichiarazioni di terzi (es. acquirenti) possono integrare prova della recidiva se sono acquisite nel processo, note alla difesa e suscettibili di contraddittorio; il loro uso non viola automaticamente il diritto di difesa.
- Il richiamo alla giurisprudenza CEDU è rilevante solo se sussistono elementi comparabili (es. cambiamento a sorpresa dell'imputazione); diversamente la Corte nazionale può dichiarare il richiamo inapplicabile.
- Nella valutazione della pericolosità sociale e del trattamento sanzionatorio occorre considerare natura dei reati precedenti, omogeneità delle condotte, distanza temporale e altre circostanze individuali in conformità ai principi delle Sezioni Unite.
- Il giudizio sul quantum di stupefacente e sulle condizioni socio-economiche del soggetto non esclude automaticamente il riconoscimento della recidiva; tali elementi devono essere valutati dal giudice di merito e adeguatamente motivati.
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