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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29803/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 relativo a due piattaforme petrolifere. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato sia l'appello principale del Comune sia quello incidentale della società, affermando che le piattaforme non erano assimilabili, neppure per analogia, ai beni indicati dalla normativa ICI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per asserita ultrapetizione o carenza motivazionale, con richiamo al Trattato sul diritto del mare e all'art. 29 cod. nav. sul demanio marittimo; violazione dell'art. 812 c.c. sul concetto di bene immobile; violazione della normativa catastale in tema di accatastabilità delle piattaforme petrolifere; violazione del d.lgs. n. 504/1992 sulla loro assimilabilità ai beni imponibili ICI; violazione delle norme sull'imponibilità in ragione della concessione e del diritto di superficie su suolo demaniale; omessa o insufficiente motivazione e violazione del d.lgs. n. 504/1992 sulla capacità delle piattaforme di produrre reddito autonomo; violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per l'esclusione dall'imposizione fiscale. Prima della decisione, tuttavia, il Comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta in forza di un accordo transattivo tra le parti e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti. Quanto al contributo unificato, ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non si pronuncia nel merito dei motivi perché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi come vizio di nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nei motivi come vizio di motivazione; la Corte non esamina le censure nel merito per intervenuta rinuncia.

  • Trattato sul Diritto del Mare

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la questione del demanio sul mare, senza scrutinio di merito in cassazione.

  • art. 29 cod. nav.

    Richiamato dal ricorrente in tema di demanio marittimo; non oggetto di decisione di merito per estinzione del giudizio.

  • art. 812 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione delle piattaforme come beni immobili.

  • L. n. 68 del 1960

    Citata tra le fonti richiamate in tema catastale e di accatastabilità delle piattaforme.

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    conv. dalla L. n. 1249 del 1939

    Richiamato in relazione alla disciplina catastale e all'accatastabilità.

  • D.P.R. n. 138 del 1998

    Citato nel motivo sulla classificazione e accatastabilità delle piattaforme petrolifere.

  • D.L. n. 62 del 2006

    conv. dalla L. n. 6 del 2006

    Richiamato nella censura sull'accatastamento delle piattaforme.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato come regolamento catastale rilevante per la disciplina invocata dal ricorrente.

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'assoggettabilità delle piattaforme a ICI e la loro capacità di produrre reddito autonomo.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati per censurare l'esclusione delle piattaforme petrolifere dall'imposizione fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio, specie se sorretta da un accordo transattivo tra le parti.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il ricorso per cassazione sia stato rinunciato, perché la disposizione è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, né le censure processuali o sostanziali dedotte avverso la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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