Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico alla competente Commissione territoriale; l'istanza era stata rigettata. Il richiedente aveva allora proposto ricorso al Tribunale di Milano, che lo respingeva, e successivamente appello, anch'esso rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza poi impugnata in cassazione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un timore diverso da quello da lui riferito; la censura però non specificava adeguatamente quale fosse tale timore né dove fosse stato tempestivamente allegato. Con il secondo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, lamentando l'omessa acquisizione di informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Pakistan; la Corte d'appello aveva però motivato richiamando l'assenza di riferimenti a scopi terroristici e il fatto che il gruppo indicato risultava attivo per finalità indipendentistiche, oltre a fonti COI aggiornate, senza che il ricorrente si confrontasse con tale ratio. Il terzo motivo reiterava, con formulazione sostanzialmente analoga al primo, la doglianza sul presunto "timore diverso" posto a base della decisione, senza però indicare parametri normativi o ulteriori elementi idonei a superare il rilievo di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo per difetto di specificità e per la sostanziale reiterazione di una censura non adeguatamente sviluppata; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva richiamato fonti COI aggiornate e l'assenza di allegazioni sul terrorismo. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata costituzione mediante controricorso del Ministero; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi formulati ai sensi di tali numeri sono stati ritenuti inammissibili perché generici o non confrontati con la decisione impugnata.
artt. 115 e 116 c.p.c.
la loro dedotta violazione non è stata specificamente argomentata in modo idoneo a fondare il motivo di ricorso.
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
la censura relativa alla valutazione della domanda di protezione internazionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 8 d.lgs. n. 25/2008
la doglianza sull'omessa acquisizione di informazioni sul Paese di origine è stata respinta perché la Corte territoriale aveva già richiamato fonti COI aggiornate.
art. 375, ult. co. c.p.c.
il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con ordinanza, non ricorrendo questioni di particolare rilevanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione il fatto, la deduzione difensiva o l'errore decisivo che assume trascurato dal giudice di merito, non essendo sufficiente un richiamo assertivo a un "timore diverso" o a una generica violazione di norme.
- La denuncia di omesso esame o di errata valutazione in materia di protezione internazionale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su fonti informative aggiornate e su una valutazione puntuale della vicenda allegata.
- La censura relativa al dovere del giudice di acquisire informazioni sul Paese di origine non può limitarsi a prospettare in astratto un difetto istruttorio, ma deve dimostrare perché le fonti utilizzate dal giudice siano incomplete, inattendibili o non attualizzate rispetto al caso concreto.
- La mera riproposizione in cassazione di una doglianza già formulata in termini vaghi nei gradi di merito, senza indicazione dei presupposti fattuali e normativi, integra motivo inammissibile.
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