Cassazione Civile, Ordinanza n. 13469/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la sola quantificazione del danno da demansionamento, già accertato con precedente sentenza passata in giudicato. Il giudice di primo grado aveva liquidato il pregiudizio in misura pari a un terzo della retribuzione mensile; la corte d'appello, accogliendo parzialmente il gravame dell'ente datore di lavoro, ha ridotto la somma assumendo a base il trattamento netto anziché lordo e ritenendo sufficiente un sesto delle competenze mensili. Nella liquidazione equitativa la corte territoriale ha valorizzato la natura necessitata della rimozione dall'incarico, le difficoltà di ricollocamento in un comune di piccole dimensioni, l'assenza di specifiche deduzioni sulla perdita del bagaglio professionale e la condotta illecita del dipendente nei confronti dell'ente. Il ricorrente ha denunciato violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la liquidazione avrebbe dovuto essere ancorata a elementi oggettivi inerenti alla lesione della professionalità, quali esperienza pregressa, tipo di professionalità, durata del demansionamento ed esito finale della dequalificazione; ha inoltre contestato che la corte di merito avesse considerato fatti non provati o comunque estranei al danno subito. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, sempre relativi ai parametri di quantificazione del danno da dequalificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la liquidazione equitativa del danno perché non conforme al criterio di cui all'art. 1226 c.c.: il giudice di merito deve partire da un parametro monetario oggettivo e poi adeguarlo mediante fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui, collegati alla concreta lesione della professionalità. È stato invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare la valutazione di merito delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa deve essere congrua e non arbitraria; il giudice deve usare un parametro quantitativo monetario e poi adeguarlo con fattori oggettivi e controllabili, non manifestamente incongrui.
art. 2103 c.c.
È richiamato come norma sulla tutela della professionalità del lavoratore e sul demansionamento.
art. 1374 c.c.
Richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 1218 c.c.
Richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 3 L. 97/2001
Richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Configura solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare il cattivo esercizio della valutazione delle prove se il fatto è stato comunque considerato.
art. 336 c.p.
È menzionato come reato per il quale il dipendente era stato condannato in sede penale, circostanza valorizzata dal giudice di merito nella liquidazione del danno.
legge n. 203/1991
È menzionata insieme all'art. 336 c.p. nella descrizione della condanna penale richiamata dal giudice di merito.
art. 416 bis c.p.
È menzionato come aggravante del fatto oggetto della condanna penale richiamata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel danno da demansionamento la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può essere arbitraria: occorre partire da un parametro monetario oggettivo e collegarlo a fattori concreti, verificabili e coerenti con la specifica lesione della professionalità.
- In tema di dequalificazione professionale, la retribuzione può fungere da parametro di base per la quantificazione del danno, ma deve essere poi calibrata su elementi oggettivi come esperienza lavorativa pregressa, tipo di professionalità colpita, durata del demansionamento ed esito finale della dequalificazione.
- Il giudizio di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la semplice valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato; è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- Nella liquidazione del danno da demansionamento non sono pertinenti criteri estranei alla lesione della professionalità del lavoratore o riferiti alle esigenze organizzative del datore di lavoro, se non strettamente collegati al pregiudizio da risarcire.
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