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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41406/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, riconosciuto il reato di omicidio stradale nella forma attenuata (art. 589-bis, comma 7 c.p.) e concesse attenuanti generiche, aveva convertito la pena in una pena pecuniaria di euro 20.000 e aveva disposto la sospensione della patente di guida per tre anni. Due motivi: 1) vizio di motivazione per carenza di argomentazione sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente); 2) violazione dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, per mancata applicazione della riduzione prevista in caso di definizione del giudizio con patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo per genericità della censura (la parte non ha spiegato perché la durata risulterebbe eccessiva) e ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato che il Tribunale non ha operato né motivato la riduzione della durata della sospensione della patente prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di patteggiamento. Per tale vizio di legge la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea in diversa composizione monocratica.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; qui applicata nella sua ipotesi attenuata. La Corte non mette in discussione la qualificazione del reato ma rileva il corretto inquadramento sostanziale del fatto per il quale è stato patteggiato.

  • art. 222, comma 2-bis, cod. strada

    prevede la riduzione fino a un terzo della sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di definizione con rito del patteggiamento

    La Corte afferma che, quando il giudizio è definito con patteggiamento, il giudice che applica la sanzione amministrativa accessoria deve operare e motivare la riduzione prevista dalla norma; l'omessa applicazione o la mancata motivazione configura vizio di legge e comporta annullamento e rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in cassazione: lett. e) per vizio di motivazione (primo motivo) e lett. b) per violazione di legge (secondo motivo). La Corte ha ritenuto il motivo e) generico e infondato, mentre ha accolto il motivo b) per errore di diritto.

Massime di principio

  • Quando il giudizio penale è definito con patteggiamento e il giudice applica una sanzione amministrativa accessoria, il giudice deve esplicitamente applicare e motivare l'eventuale riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada; la mancata indicazione configura vizio di legge.
  • Le doglianze per vizio di motivazione in cassazione devono essere specifiche: l'assenza di una chiara indicazione degli elementi che renderebbero eccessiva la sanzione comporta il rigetto per genericità.
  • In caso di violazione della normativa sulla determinazione della sanzione accessoria, la Corte di cassazione annulla limitatamente a quella parte della decisione e rinvia per nuovo giudizio, senza riformare in via diretta la durata della sanzione.
  • Nei procedimenti per omicidio stradale definiti con rito alternativo, se non operano circostanze aggravanti particolari (per es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), occorre che il giudice motivi la quantificazione della sanzione accessoria considerando la riduzione prevista per il patteggiamento.
  • Per difensori e parti: quando si concorda un patteggiamento che prevede sanzioni accessorie, è utile chiedere che la motivazione indichi esplicitamente il calcolo della riduzione ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, e i criteri utilizzati per evitare future impugnazioni.

Testo integrale

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