Sentenza del 07/10/2015 n. 4345 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Termine di decadenza dal potere di accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni di applicabilità - Obbligo di denuncia - Sussiste. - Obbligo di effettiva presentazione della denuncia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento in presenza di possibili reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000. La questione consiste nello stabilire se il raddoppio richieda l’effettiva presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario oppure se sia sufficiente che sussistesse, in concreto, l’obbligo di presentarla.
La decisione
Il raddoppio dei termini è applicabile quando, sulla base degli elementi disponibili, sussisteva l’obbligo di denuncia per un reato tributario, anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata o è sorta dopo la scadenza del termine ordinario. Il giudice tributario deve verificare, se la questione è stata dedotta con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia mediante una valutazione retrospettiva, cosiddetta prognosi postuma. Pertanto, la mera mancata presentazione della denuncia non impedisce il raddoppio dei termini.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000
La possibile sussistenza di un reato tributario previsto dal decreto determina, quando ricorrono gli elementi costitutivi dell’obbligo di denuncia, l’applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2012
L’unica condizione alla quale la legge subordina il raddoppio dei termini è la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio opera automaticamente in presenza dell’obbligo obiettivo di denuncia; non sono necessari né l’effettiva presentazione della denuncia né il suo perfezionamento entro il termine ordinario di accertamento.
Massime di principio
- Per valutare la tempestività di un accertamento, occorre verificare non solo il termine ordinario, ma anche se i fatti integrassero, secondo una valutazione concreta, un possibile reato tributario che rendeva obbligatoria la denuncia.
- Il raddoppio dei termini non dipende dall’effettiva presentazione della denuncia penale: è sufficiente la sussistenza dell’obbligo di denuncia.
- La verifica dell’obbligo deve essere effettuata dal giudice tributario con una valutazione retrospettiva riferita agli elementi esistenti al momento dell’accertamento, anche se l’obbligo è emerso successivamente o la denuncia non è stata presentata.
- Il contribuente che contesta il raddoppio deve sollevare specificamente la questione nell’impugnazione; in tal caso il giudice deve esaminare nel merito la presenza dei presupposti del reato e dell’obbligo di denuncia.
- La semplice mancata denuncia o la sua presentazione tardiva non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accertamento, purché l’Amministrazione dimostri la concreta sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia.
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