Cassazione Civile, Sentenza n. 7981/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva rigettato l'appello del Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia. La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento ICI per il 2004 promosso dalla Fondazione, che chiedeva il riconoscimento della riduzione del 50% per inagibilità di alcuni immobili e l'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992. Il Comune deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione e difetto probatorio da parte della Fondazione, violazioni e false applicazioni di norme tributarie, profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con le regole comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato, e chiedeva la rimessione in termini per tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rigettando l'istanza di rimessione in termini. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il termine per proporre impugnazione (art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione (deposito in cancelleria) della sentenza e non dalla comunicazione della cancelleria, e che l'errore di diritto relativo all'omessa comunicazione non giustifica la rimessione in termini. Per effetto dell'inammissibilità, il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio alla Fondazione, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, e gli è stato imposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
La norma è richiamata in relazione all'esenzione richiesta dalla Fondazione; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione dell'esenzione, avendo deciso per inammissibilità dell'impugnazione, ma ricorda che il riconoscimento dell'agevolazione richiede la prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e della reale natura dell'attività svolta.
legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 7, comma 2-bis
Richiamata dal ricorrente per profili di illegittimità costituzionale e di compatibilità con regole comunitarie; la Corte non ha esaminato il merito delle censure per via dell'inammissibilità.
D.L. 223/2006, art. 39
Richiamato dal ricorrente in ordine a profili di incompatibilità e aiuti di Stato; la Corte non ha affrontato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
d.lgs. n. 504/1992, art. 8
Richiamato dal ricorrente in relazione al mancato rilievo dell'infondatezza della richiesta di agevolazione; la Corte osserva che la mancanza di prova dei requisiti può rendere infondata la domanda, ma non ha deciso il merito.
codice civile, art. 2967
Richiamato nella censura relativa all'onere probatorio; la Corte non ha invece deciso sul merito della censura perché ha escluso l'ammissibilità del ricorso per termini.
codice di procedura civile, art. 184‑bis
Norma che disciplina la rimessione in termini: la Corte ricorda che l'istituto può trovare applicazione anche per la decadenza dal diritto di impugnazione ma non è operante quando la decadenza derivi da un errore di diritto (es. ritenere che il termine decorra dalla comunicazione anziché dal deposito).
codice di procedura civile, art. 327
La Corte conferma che il termine 'lungo' per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza in cancelleria e non dalla notifica/ comunicazione della cancelleria stessa.
varia giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. nn. 15778/2007, 14297/2010, 26402/2014, 17704/2010, 5946/2017)
Richiamata per consolidare il principio secondo cui l'omessa comunicazione da parte della cancelleria non giustifica la rimessione in termini quando il termine decorre dalla pubblicazione; l'errore di diritto non è incolpevole.
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (richiami a DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater)
La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile, ai sensi della normativa citata.
Massime di principio
- Il termine per impugnare una sentenza (art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione/deposito in cancelleria e non dalla comunicazione della cancelleria: la mancata notifica non sospende il termine.
- La rimessione in termini (art. 184‑bis c.p.c.) può essere concessa per situazioni esterne ma non per errori di diritto imputabili alla parte o al suo difensore; l'errore di diritto non è incolpevole.
- In materia di agevolazioni fiscali (esenzioni o riduzioni), l'onere della prova dei requisiti oggettivi e soggettivi grava su chi invoca l'agevolazione; l'assenza di prova può compromettere il riconoscimento del beneficio.
- Se il ricorso in Cassazione è tardivo e dichiarato inammissibile, la questione sostanziale non viene esaminata e le censure (anche costituzionali o comunitarie) restano irrilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il versamento di contributi aggiuntivi (contributo unificato) previsti dalla normativa vigente.
- Per evitare decadenze è essenziale che il difensore controlli direttamente il deposito delle sentenze e i termini processuali, non potendo affidarsi esclusivamente alla comunicazione della cancelleria.
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