Sentenza n. 4328/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di Comitato Etico, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Codice Etico e di comportamento dell’Autorità, in data 28 settembre 2022, sottoscritta il 14 ottobre 2022 dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario Generale, notificata alla Commissaria Prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS- in pari data, nonché, quali atti presupposti, le delibere del Consiglio, e con esse i relativi verbali, in parte qua, relativamente alla presunta violazione del Codice etico da parte della Commissaria -OMISSIS- e alle modalità di comunicazione dei Commissari, rispettivamente in data 28 settembre 2022, 14 settembre 2022, 7 giugno 2022, 15 giugno 2022, 23 giugno 2022, e con essi la richiesta di parere rivolta al Comitato Etico del Presidente, per come formulata, nonché il parere del Comitato Etico in data 14 luglio 2022 (prot. -OMISSIS-); nonché: della delibere del Consiglio dell’Autorità, rispettivamente in data 19 maggio 2022, 30 maggio 2022 e 7 giugno 2022 nella parte in cui, in palese violazione degli artt. 76 e ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva 2018/1972, recepita con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e del precedente orientamento assunto dalla medesima Autorità con le Delibere, rispettivamente n. 110/21/CONS del 31 marzo 2021 di avvio del procedimento, n. 1/22 di Valutazione dello schema di provvedimento (comprensivo di Allegato B) e avvio di consultazione pubblica e del 7 aprile 2022 di valutazione conclusiva sulla Proposta di Impegni notificata dall’operatore TIM ai sensi degli artt. 76 e 79 Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (per brevità CCEE) e notificata alla Commissione UE, la maggioranza del Consiglio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio dell'AGCOM che ha accertato la violazione dell'art. 14 del Codice Etico per dichiarazioni rese alla stampa su un procedimento relativo all'offerta di coinvestimento di TIM, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto: (I) violazione dell'art. 18, comma 6, del Codice Etico, carenza di potere e conflitto di interessi dei Commissari che avevano partecipato alla decisione, in quanto avevano sostenuto nel procedimento TIM una posizione diversa dalla sua; (II) violazione dell'art. 14 del Codice Etico, difetto di motivazione e disparità di trattamento, sostenendo che altri Commissari avessero rilasciato dichiarazioni alla stampa senza previo raccordo con il Presidente senza essere sottoposti a procedimento; (III) violazione degli obblighi di indagine e segnalazione per la mancata verifica delle presunte fughe di notizie relative al procedimento TIM; (IV) violazione del diritto dell'Unione europea e illegittimità sostanziale della decisione di ritirare la notifica alla Commissione europea dell'offerta di coinvestimento di TIM, assumendo che la correttezza della propria posizione nel merito rendesse legittime le dichiarazioni rese. L'Autorità ha eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo la delibera priva di effetti sanzionatori e meramente interorganica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente riconosciuto l'interesse a ricorrere, nonostante la delibera non avesse natura sanzionatoria diretta: l'accertamento formale della violazione del Codice Etico produce infatti un effetto stigmatizzante sulla reputazione professionale e istituzionale della destinataria e può astrattamente rilevare quale presupposto per successive valutazioni di responsabilità. Nel merito, ha respinto il primo motivo, ritenendo che la diversa posizione assunta dai Commissari nella vicenda TIM non costituisse un interesse personale, diretto o indiretto, distinto dall'interesse istituzionale, e quindi non integrasse conflitto di interessi. L'art. 18, comma 6, del Codice Etico prevede espressamente che, quando il procedimento riguarda un componente, le funzioni del Comitato Etico siano esercitate dal Consiglio in assenza dell'interessato, previo parere del Comitato Etico esterno; l'assenza di una disciplina della ricusazione è stata considerata una scelta coerente con la natura non sanzionatoria della funzione. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo che le dichiarazioni della ricorrente non fossero comparabili con quelle degli altri Commissari: esse anticipavano una posizione sostanziale su un procedimento ancora pendente, criticavano il prospettato ritiro della notifica e l'operato dell'Autorità e richiamavano presunte indiscrezioni. L'art. 14 del Codice Etico non vieta il dissenso, ma ne disciplina forme, modi e tempi, imponendo di non pregiudicare collegialità, riservatezza e immagine dell'Autorità. La mancata attivazione di procedimenti per comunicazioni meramente procedurali o relative ad altri temi non integrava disparità di trattamento, poiché mancava l'identità delle situazioni comparate. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che non esisteva un dovere tipizzato di indagare su semplici indiscrezioni giornalistiche e che l'eventuale fuga di notizie costituiva un fatto distinto, comunque inidoneo a legittimare le dichiarazioni della ricorrente. Ha dichiarato il quarto motivo inammissibile per carenza di interesse e, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la legittimità del ritiro della notifica non era rilevante nel giudizio sull'osservanza delle modalità di comunicazione previste dal Codice Etico e, nel frattempo, il procedimento sull'offerta TIM si era concluso senza approvazione degli impegni, con abbandono del progetto. Spese compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 18, comma 6, Codice Etico e di comportamento dell'AGCOM
quando il procedimento riguarda un Componente dell'Autorità, le funzioni del Comitato Etico sono esercitate dal Consiglio medesimo "in assenza del diretto interessato", sentito il parere del Comitato Etico esterno
La disposizione legittima il Consiglio a valutare la condotta di un proprio componente, purché il diretto interessato non partecipi e sia acquisito il parere del Comitato Etico esterno; la diversa posizione istituzionale dei Commissari non configura, di per sé, conflitto di interessi.
art. 14, comma 1, Codice Etico e di comportamento dell'AGCOM
i rapporti [con i mezzi di informazione] sono tenuti dal Presidente e, in raccordo con il Presidente, dai Componenti
Impone ai componenti il preventivo raccordo con il Presidente per i rapporti con i mezzi di informazione, senza distinguere tra comunicazioni procedurali e sostanziali.
art. 14, comma 2, Codice Etico e di comportamento dell'AGCOM
I Componenti possono esprimere la propria diversa opinione, con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio all'Autorità, ferma restando la riservatezza dei lavori
Non vieta il dissenso dei componenti, ma ne condiziona l'espressione al rispetto della collegialità, della riservatezza e dell'immagine dell'Autorità; è legittimo accertare la violazione quando il componente anticipi pubblicamente una posizione sostanziale su un procedimento pendente con toni critici verso l'organo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicata per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'accertamento formale della violazione di un codice etico, pur privo di sanzioni giuridiche dirette, è impugnabile quando produca un effetto stigmatizzante sulla reputazione professionale o istituzionale del destinatario o possa astrattamente rilevare in successive valutazioni di responsabilità.
- Quando il codice etico prevede che l'organo collegiale valuti la condotta di un proprio componente, la mera divergenza di opinioni istituzionali tra il componente interessato e gli altri membri non integra conflitto di interessi; occorre un interesse personale, diretto o indiretto, distinto e potenzialmente confliggente con l'interesse pubblico.
- La disciplina etica dei rapporti con i mezzi di informazione può consentire il dissenso dei componenti di un organo collegiale, ma può legittimamente limitarne forme, modi e tempi per preservare collegialità, riservatezza e immagine dell'istituzione, soprattutto quando il procedimento sia ancora pendente.
- La disparità di trattamento è configurabile solo tra situazioni sostanzialmente analoghe: comunicazioni meramente procedurali o generiche non sono comparabili con dichiarazioni che anticipino una posizione sostanziale su un procedimento in corso e critichino pubblicamente l'operato dell'organo.
- L'eventuale fuga di notizie e la violazione degli obblighi etici connessa a dichiarazioni pubbliche sono piani distinti: la mancata indagine sulle indiscrezioni non rende lecita la condotta del componente né impedisce l'accertamento della violazione del codice etico.
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