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Ordinanza

Ordinanza n. 133/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 20,9/30 nella prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), svoltasi in data 14/11/2025 e del conseguente mancato inserimento dello stesso nella graduatoria degli idonei, atto reso noto in data 17/11/2025 mediante pubblicazione sull’area riservata del Portale “inPA”; - del D.D.G. n. 2870 del 01/07/2025, recante il bando del suddetto concorso, nella parte in cui all’art. 6 prevede la formulazione di quesiti non conformi ai livelli di competenza ivi indicati; - dei verbali della Commissione esaminatrice, non noti, relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 53, 56, 57 e 58; - della griglia di correzione e delle risposte esatte relative alla prova scritta, pubblicate in data 11/12/2025, nella parte relativa ai suddetti quesiti; - del futuro provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito, nella parte in cui non includerà il ricorrente tra i candidati idonei; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il silenzio serbato sull’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente il 19/12/2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del D.D.G. n. 620 del 4 febbraio 2026, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), pubblicato sul portale inPA in data 04.02.2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori e/o gli idonei; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare del verbale n. 8 del 27 gennaio 2026, con cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non accogliere le istanze di riesame in autotutela presentate dal ricorrente, confermando la correttezza dei quesiti contestati e la legittimità del punteggio attribuitogli; - del verbale n. 7 del 27.12.2025 ed i relativi allegati, con i quali la Commissione di Concorso ha provveduto alla predisposizione ed approvazione definitiva della graduatoria finale di merito del Concorso Codice COGE, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, rivista tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 5 del DPR n. 487/1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16.6.2023, n. 82, in materia di categorie riservatarie, preferenze e parità di genere; - nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente del provvedimento con cui è stato comunicato l’esito della prova scritta con l’attribuzione del punteggio di 20,9/30 e la conseguente esclusione dalla procedura; e per il conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo del punteggio della prova scritta, previa neutralizzazione e/o valutazione come corretta delle risposte ai quesiti nn. 53, 56, 57 e 58, e alla sua collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito, anche in virtù del suo diritto alla riserva dei posti, ai sensi della legge n. 74/2023 per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale;

Giustizia amministrativa202600266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 20,9/30 nella prova scritta e conseguente mancata inclusione nella graduatoria del concorso per 16 funzionari di controllo di gestione, nonché graduatoria finale e atti relativi ai quesiti contestati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della procedura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il punteggio conseguito nella prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 16 funzionari di controllo di gestione, contestando in particolare i quesiti nn. 53, 56, 57 e 58, la relativa griglia di correzione e le risposte ritenute esatte. Ha dedotto che i quesiti non sarebbero stati conformi ai livelli di competenza indicati dal bando per le materie dell'inglese e dell'informatica, chiedendo la neutralizzazione dei quesiti o la valutazione come corrette delle risposte, il ricalcolo del punteggio e la collocazione in posizione utile nella graduatoria, anche in considerazione della riserva prevista per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale approvata con D.D.G. n. 620 del 4 febbraio 2026 e gli atti con cui la Commissione aveva respinto le istanze di riesame in autotutela, confermando la correttezza dei quesiti e del punteggio.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, che i quesiti contestati fossero coerenti con i livelli di conoscenza richiesti dal bando: livello B1 per l'inglese e livello di utente avanzato per l'informatica. Il Collegio ha valorizzato l'ampia discrezionalità tecnico-discrezionale dell'Amministrazione nella predisposizione e nella valutazione delle prove concorsuali. Ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva risposto correttamente al quesito n. 56. Non ravvisando un adeguato fumus boni iuris, ha respinto la domanda cautelare, senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto quanto ai controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda cautelare, respinta per difetto di adeguato fumus boni juris.

  • art. 6 del bando di concorso adottato con D.D.G. n. 2870 del 1 luglio 2025

    Individua i livelli di competenza richiesti per le materie oggetto della prova, tra cui il livello B1 per l'inglese e quello di utente avanzato per l'informatica; il TAR ha ritenuto i quesiti contestati coerenti con tali livelli.

  • legge n. 74/2023

    Richiamata dal ricorrente quale base del preteso diritto alla riserva dei posti per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale; l'ordinanza non esamina nel merito tale questione, avendo respinto la cautelare per difetto di fumus.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la contestazione di quesiti concorsuali richiede la dimostrazione, almeno a un primo sommario esame, della loro non coerenza con i livelli di conoscenza e competenza stabiliti dal bando.
  • La predisposizione dei quesiti e la valutazione delle prove selettive rientrano nell'ampia discrezionalità tecnico-discrezionale dell'amministrazione; il sindacato giurisdizionale cautelare può intervenire solo in presenza di elementi che evidenzino una manifesta incoerenza o illegittimità.
  • La domanda cautelare avverso il punteggio concorsuale deve essere respinta quando le censure relative ai quesiti non risultino assistite da adeguato fumus boni juris, anche se il ricorrente prospetta conseguenze sulla graduatoria e l'applicazione di una riserva di posti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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