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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29795/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2022 che aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per la contravvenzione di cui all'art. 10‑bis d.lvo n. 286/1998 (fatto accertato il 8 giugno 2017). Il ricorso deduce: (1) nullità per violazione del diritto di difesa poiché l'udienza si è tenuta senza la presenza del difensore di fiducia che aveva chiesto il rinvio per impedimento professionale (richiesta inviata via PEC) e la richiesta non risulta esaminata dal giudice; (2) difetto di motivazione perché la decisione non ha considerato i motivi dell'ingresso in Italia; (3) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dal processo emerge che il giudice ha proceduto nell'assenza del difensore di fiducia senza menzionare né esaminare l'istanza di rinvio presentata via PEC, nominando d'ufficio un sostituto. Tale condotta integra una violazione procedurale riguardante l'assistenza dell'imputato e determina la nullità degli atti processuali conseguenti. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Acerra in diversa persona fisica. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lvo n. 286/1998

    Norma richiamata quale fattispecie contravvenzionale contestata all'imputato; la Corte non è intervenuta nel merito dell'applicazione della norma perché ha disposto l'annullamento per vizio procedurale, quindi la questione di merito resta pendente in sede di nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La mancata esamina da parte del giudice di una richiesta di rinvio tempestivamente presentata dal difensore, soprattutto se documentata tramite PEC, configura una violazione del diritto di difesa e può portare alla nullità degli atti successivi e all'annullamento della sentenza.
  • Se l'udienza si svolge in assenza del difensore di fiducia, il giudice può nominare un difensore d'ufficio, ma ciò non esime il giudice dall'accertare e annotare eventuali istanze di rinvio e dagli adempimenti relativi alla tutela della difesa tecnica.
  • I giudizi di cassazione che riguardano eccezioni processuali possono comportare una verifica in fatto dei presupposti documentali (es. ricezione PEC) per valutare la fondatezza dell'eccezione di nullità.
  • Quando il vizio procedurale è rilevante, le questioni di merito (mancata motivazione su ingressi nel territorio o sulla speciale tenuità) possono rimanere assorbite e saranno riesaminate nel nuovo giudizio.
  • Per tutelarsi efficacemente è importante: inviare richieste rilevanti (es. rinvio per impedimento) tramite canali certificati (PEC), conservarne la documentazione, chiedere espressamente al giudice l'iscrizione della richiesta nel verbale e, se ignorata, impugnare tempestivamente per vizio procedurale.

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