Cassazione Penale, Sentenza n. 34730/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 18 febbraio 2026 con cui la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di riconoscimento della continuazione tra quattro condanne. In precedenza, con ordinanza del 24 agosto 2020, il Tribunale di Messina aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub b) e d), escludendola per gli altri fatti allora dedotti; con ordinanza del 12 febbraio 2025, la Corte di appello aveva invece riconosciuto la continuazione tra i fatti sub a) e c). Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione: a suo avviso, la nuova istanza e la memoria depositata il 16 febbraio 2026 prospettavano elementi nuovi, in particolare gli elementi comuni ai quattro titoli e la cosiddetta proprietà transitiva della continuazione derivante dal riconoscimento del vincolo tra a) e c), che il giudice non aveva esaminato. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento con rinvio; la difesa, in replica, ha chiesto l’annullamento senza rinvio o, in subordine, l’accoglimento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la preclusione derivante da una precedente decisione irrevocabile del giudice dell’esecuzione non impedisce una nuova pronuncia quando siano prospettati fatti, elementi o questioni giuridiche nuovi, anche preesistenti ma non valutati, purché astrattamente rilevanti; il giudice deve verificarne la novità effettiva e, se sussistente, motivare specificamente. Nel caso concreto, la tesi degli elementi comuni ai titoli e della proprietà transitiva della continuazione è stata ritenuta una diversa argomentazione della richiesta già respinta, non un elemento nuovo: la precedente ordinanza aveva già escluso che il vincolo tra b) e d) potesse ricomprendere i fatti sub a) o c). La succinta motivazione dell’ordinanza impugnata è stata reputata sufficiente a mostrare che, nel contraddittorio instaurato, gli argomenti della memoria erano stati considerati e ritenuti privi di novità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione»
La riproposizione della richiesta è inammissibile se si basa sugli stessi fatti e sulle stesse questioni già decise; la preclusione viene meno quando siano dedotti fatti o questioni non esaminati nella decisione precedente.
art. 81 c.p.
E d’altronde che il riferimento alla proprietà transitiva della continuazione risultasse un mero rivestimento argomentativo alla riproposizione di una richiesta già respinta, la Corte territoriale lo ha esplicitato sottolineando che, seppure tra i fatti di cui alle sentenze sub a) e sub c), tra loro, è stato ravvisato in un successivo provvedimento il vincolo ex art. 81 cod. pen., l’ordinanza del 24/08/2020 si era già espressa escludendo che il vincolo ex art. 81 cod. pen. ravvisato tra i fatti sub b) e sub d) non potesse ricomprendere né i fatti di cui alla sentenza sub a) né i fatti di cui alla sentenza sub c).
Il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di fatti non consente, per una pretesa proprietà transitiva, di estendere automaticamente il vincolo ad altri fatti già esclusi da una precedente decisione irrevocabile.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Cavò, che con unico articolato motivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando i vizi di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale processuale, in particolare dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e per la conseguente contraddittorietà della motivazione.
La disposizione è richiamata quale base dei vizi di violazione di legge processuale e di contraddittorietà della motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza enunciare un’ulteriore regola interpretativa specifica su tale norma.
Massime di principio
- Una decisione irrevocabile del giudice dell’esecuzione preclude una nuova pronuncia sulla medesima richiesta finché non siano prospettati fatti, elementi o questioni giuridiche nuovi, anche preesistenti ma non considerati, purché astrattamente idonei a incidere sulla valutazione già compiuta.
- Il giudice dell’esecuzione deve verificare la novità sostanziale, e non meramente formale, degli elementi dedotti; se li ritiene effettivamente nuovi, deve motivare specificamente sul loro rilievo.
- La diversa formulazione o modulazione argomentativa di una tesi già esaminata e respinta non rimuove la preclusione derivante dal giudicato esecutivo.
- Il riconoscimento della continuazione tra alcuni fatti non determina, per una pretesa proprietà transitiva, l’estensione automatica del vincolo ad altri fatti già esclusi da una precedente decisione.
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