Sentenza n. 255/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; nonché per quanto occorrer possa della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nencini Vania il 13/3/2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine del Comune di Piombino di estensione o differimento dell'efficacia e della scadenza di concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, le determine dirigenziali del Comune di Piombino n. 1167 del 19 novembre 2021 e n. 1204 del 26 novembre 2021, aventi ad oggetto l'estensione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2023 e il relativo impegno di spesa per l'imposta di registro, nonché, ove occorresse, la determina n. 881 del 9 settembre 2021 sull'estensione interinale delle concessioni in ragione della pendenza di precedenti giudizi. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la determina n. 1606 del 27 dicembre 2023, relativa al differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, con esclusione di quelle concernenti la produzione di beni. Dal testo non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente il 9 dicembre 2025, con la quale è stato chiesto di non procedere oltre non essendo più sussistente l'interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza necessità di esaminare nel merito gli atti impugnati e le censure dedotte.
- Quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e la controparte non si oppone alla compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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