Cassazione Civile, Ordinanza n. 31793/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una dipendente della Regione Lazio che aveva superato la prova preselettiva di un corso-concorso per diventare dirigente ed era stata ammessa all’orale. Prima della prova orale era stata però inquadrata nella qualifica dirigenziale con un provvedimento di perequazione poi annullato; successivamente la Regione aveva definitivamente revocato quell’inquadramento dopo la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale che ne aveva fatto salvi gli effetti. La lavoratrice ha quindi chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto all’inquadramento dirigenziale o, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto completare il corso-concorso. In appello la domanda risarcitoria è stata accolta nei limiti dell’80% delle differenze retributive che avrebbe potuto percepire come dirigente nel periodo tra la revoca dell’inquadramento e il pensionamento. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che non fosse provato né l’illecito datoriale né il danno da perdita di chance, né il nesso causale; 2) nullità della sentenza per vizio di motivazione, riproponendo in sostanza le stesse censure; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare una circostanza determinante nella valutazione della perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la veste formale delle violazioni di legge, dei vizi motivazionali e dell’omesso esame di fatto decisivo, la Regione avesse in realtà sollecitato una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente, superando il minimo costituzionale, e aveva accertato positivamente sia il nesso causale tra l’illegittima vicenda di inquadramento e l’abbandono del corso-concorso, sia la sussistenza di concrete possibilità di successo, con conseguente risarcibilità della chance perduta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che la decisione impugnata sia stata resa facendo applicazione delle regole sull’onere della prova, poiché il giudice di merito aveva ritenuto positivamente provati i fatti allegati dalla parte attrice.
art. 115 c.p.c.
La censura è ricondotta impropriamente a una rivalutazione del fatto; la norma non consente di trasformare in vizio di legittimità il dissenso sull’apprezzamento probatorio.
art. 116 c.p.c.
L’inadempimento all’ordine di esibizione può costituire argomento di prova utilizzabile dal giudice; la contestazione della sua rilevanza attiene al merito. La Corte richiama anche il comma 2 come base dell’argomento di prova.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza d’appello è ritenuta sufficiente e non inesistente o meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non ricorre una nullità della sentenza per carenza di motivazione, poiché la motivazione raggiunge il minimo costituzionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione del giudice di merito è considerata adeguata ai requisiti minimi di chiarezza e intelligibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che le censure formalmente ricondotte a violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 210, comma 4, c.p.c.
L’inadempimento all’ordine di esibizione emesso dal giudice è valorizzabile come argomento di prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Sezioni Unite nn. 8053/2014 e 8054/2014
La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, ribadendo che solo la motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile integra la nullità denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti in una denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è solo apparente o è incomprensibile; non è invece censurabile in cassazione per il solo fatto che la parte la ritenga errata nel merito.
- L’ordine di esibizione validamente emesso dal giudice può avere rilievo probatorio anche se la documentazione non viene prodotta, poiché l’inadempimento all’ordine può essere valutato come argomento di prova.
- Il danno da perdita di chance richiede un accertamento in fatto circa la concreta probabilità di conseguire il risultato utile perduto e circa il nesso causale tra la condotta illegittima e la mancata acquisizione dell’occasione favorevole.
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