Cassazione Penale, Sentenza n. 1659/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena (pena originaria: 1 anno di reclusione e 4.000,00 euro di multa, applicata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con sentenza del 22/9/2011, irrevocabile dall'8/6/2012). Il Tribunale aveva motivato il rigetto con il mancato accordo fra le parti sulla nuova pena; il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; art. 673 c.p.p.; art. 188 disp. att. c.p.p.) sostenendo che, in assenza di accordo, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rideterminare autonomamente la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse. Ha ritenuto che i fatti contestati (7/8/2011) fossero regolati dalla disciplina vigente al momento del fatto (d.l. 30/12/2005 n.272 conv. L. 21/2/2006 n.49) e che la forbice edittale per l'ipotesi di lieve entità applicabile all'epoca (reclusione da 1 a 6 anni per le cd. droghe "pesanti") coincidesse con quella risultante dagli interventi successivi della Corte costituzionale (sentenza n. 32/2014) e non fosse interessata dalla successiva sentenza n. 40/2019. Di conseguenza il condannato non poteva ottenere, in termini concreti e favorevoli, alcuna rideterminazione della pena detentiva; la modesta differenza pecuniaria residua (poco più di 400 euro) non costituisce interesse attuale e significativo e non è stata nemmeno specificamente dedotta. Anche se la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione, in assenza di accordo, avrebbe dovuto procedere autonomamente ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., la mancata applicazione di tale principio non avrebbe determinato un risultato utile per il ricorrente. Quindi il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000
La Corte ha ritenuto che la forbice edittale della componente detentiva (1-6 anni) applicabile al fatto commesso nel 2011 coincideva con quella risultante dagli interventi successivi della Corte costituzionale; pertanto non vi è stato alcun cambiamento che potesse produrre una rideterminazione favorevole della pena detentiva.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) del 22/9/2011 che ha determinato la pena poi oggetto della richiesta di rideterminazione.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduceva che, secondo questa norma, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto intervenire autonomamente per la rideterminazione della pena in assenza di accordo tra le parti; la Corte osserva tuttavia che, anche se il Tribunale non avesse proceduto come indicato da giurisprudenza di legittimità, ciò non avrebbe comunque prodotto un vantaggio concreto per il ricorrente.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme di riferimento citate rispetto al potere del giudice sulla determinazione della pena; la Corte segnala che, secondo la giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto provvedere autonomamente alla rideterminazione in assenza di accordo, ma la mancata osservanza non ha effetti utili nel caso concreto.
art. 673 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella censura di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto che la violazione, ove esistita, potesse comunque produrre un risultato favorevole per il ricorrente.
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49)
Rinvio alla disciplina vigente al momento del fatto (agosto 2011), che ha fissato la disciplina sanzionatoria applicata all'epoca e sulla quale si è parametrato l'accordo delle parti.
sentenza Corte costituzionale n. 32/2014
Dichiarata l'illegittimità di alcune norme rimesse in discussione; la Corte di Cassazione rileva che tale pronuncia ha determinato il ripristino della forbice edittale che era gia' applicabile al caso di specie, senza produrre vantaggi per il ricorrente.
sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, nella parte relativa alla pena minima (8 anziché 6 anni); la Cassazione osserva che questa pronuncia non ha incidenza sull'ipotesi di lieve entità (oggi reato autonomo) e quindi non può comportare una rideterminazione più favorevole per il ricorrente.
Massime di principio
- L'interesse a proporre un incidente di esecuzione finalizzato alla rideterminazione della pena esiste solo se la modifica normativa o giurisprudenziale intercorse dopo la sentenza irrevocabile può concretamente determinare un trattamento sanzionatorio più favorevole (sia nella componente detentiva che in quella pecuniaria).
- Il giudice dell'esecuzione, in mancanza di accordo tra le parti, secondo l'orientamento di legittimità dovrebbe poter procedere autonomamente alla rideterminazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.), ma tale omissione non rende automatico l'accoglimento dell'istanza se non è provabile un vantaggio concreto per il condannato.
- Ai fini della valutazione dell'interesse, rileva la disciplina applicabile al momento del fatto e la comparazione con la disciplina risultante dopo gli interventi normativi o costituzionali: se la forbice edittale pertinente non cambia in senso favorevole, l'incidente sarà inammissibile per carenza d'interesse.
- Differenze marginali o meramente pecuniarie (esigua riduzione della multa) difficilmente configurano un interesse attuale e concreto sufficiente a superare l'inammissibilità, salvo che non siano specificamente e dettagliatamente dedotte e provate.
- Nelle ipotesi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la verifica dell'eventuale illegittimità della pena alla luce di successivi interventi va effettuata con attenzione alla temporalità degli eventi (data del fatto, data della sentenza irrevocabile, data delle modifiche normative o costituzionali).
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