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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04889/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione per l'evidente inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per più fatti di bancarotta semplice. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze, sostenendo in sostanza che la valutazione di equivalenza tra circostanze non fosse adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, osservando che il giudice di merito aveva spiegato in modo congruo e logico le ragioni del giudizio di equivalenza, valorizzando elementi rientranti nell'art. 133 c.p., in particolare la grave negligenza dell'imputato, l'ingente danno cagionato e la capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti, mentre il ricorso si limitava a enunciazioni assertive e a un generico rinvio all'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per la commisurazione del giudizio di equivalenza tra circostanze, valorizzando la gravità della negligenza, l'entità del danno e la capacità a delinquere dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È indicato come base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di bilanciamento delle circostanze, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto, in modo congruo e logico, degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli pertinenti alla commisurazione della pena, anche richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che censuri il giudizio di equivalenza tra circostanze deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione; una mera riproposizione assertiva delle doglianze di appello o un generico richiamo ad esse integra un motivo generico e manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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