Cassazione Penale, Sentenza n. 36813/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale n.147/20 (emesso 06/03/2020 e divenuto esecutivo il 29/06/2020) proposta dall'imputato il 16/10/2021. Il ricorrente censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione (artt.175, 461, 462, 568, comma 5, e 591 c.p.p.), sostenendo che la richiesta di rimessione in termini (art.175 c.p.p.) fosse implicitamente proposta con l'opposizione poiché nell'atto era fatto esplicito riferimento alla mancata tempestiva conoscenza del provvedimento, e che per ragioni di concentrazione, celerità ed economia processuali non fosse necessaria una formale istanza separata
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'opposizione al decreto penale sia una impugnazione la cui tardività determina inammissibilità originaria: il giudice investito dell'opposizione può soltanto rilevare tale inammissibilità e non esaminare le ragioni della tardività. L'art.175 c.p.p. richiede la formale proposizione della istanza di restituzione in termini (comma 2) e prevede che l'ordinanza che respinge la richiesta sia autonomamente impugnabile per cassazione (comma 6), il che esclude che la domanda possa ritenersi implicitamente proposta nell'atto di opposizione. Per tali motivi il ricorso è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.175 cod. proc. pen.
Richiede la formale proposizione della istanza di restituzione in termini se l'opposizione è tardiva; l'ordinanza che respinge tale richiesta è autonomamente impugnabile in cassazione, per cui non è ammissibile ritenere che la richiesta sia implicitamente contenuta nell'opposizione
art.616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile e non sussistono elementi di colpa grave; qui applicata per determinare l'ammenda di euro 3.000,00
artt.461, 462, 568 comma 5, 591 cod. proc. pen.
Articoli richiamati dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ha accolto l'interpretazione che tali norme permettessero di considerare implicita la domanda di restituzione in termini; la decisione si è fondata sul testo e la ratio di art.175 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2814 del 11/11/1981 (Veronesi)
Sez. 5, n. 2814 del 11/11/1981
Principio consolidato che l'opposizione a decreto penale è una impugnazione e che la sua tardività comporta inammissibilità originaria; il giudice dell'opposizione deve limitarsi a rilevare l'inammissibilità
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale è qualificata come impugnazione: se proposta oltre il termine previsto risulta originariamente inammissibile.
- La richiesta di restitutio in termini ai sensi dell'art.175 c.p.p. deve essere proposta formalmente; il semplice richiamo alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento nell'atto di opposizione non sostituisce la formale istanza.
- Il giudice che riceve un'opposizione tardiva non può entrare nel merito delle ragioni della tardività: il suo potere è di dichiarare l'inammissibilità. La decisione sulla restituzione va adottata con procedimento specifico e la sua eventuale negazione è autonomamente impugnabile.
- In situazioni simili, per non perdere il diritto di impugnare, è necessario: 1) verificare immediatamente i termini di impugnazione dalla notifica; 2) se la notifica è avvenuta tardivamente, proporre tempestivamente una formale istanza di restituzione in termini ex art.175 c.p.p.; 3) allegare e documentare la prova della mancata tempestiva conoscenza; 4) impugnare separatamente l'ordinanza che respinge la restituzione se negata.
- La proposizione tardiva di impugnazioni può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma a titolo di ammenda a favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.)
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