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Ordinanza

Ordinanza n. 465/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione della CSEA del 10 agosto 2023, trasmessa a mezzo p.e.c., avente ad oggetto « Elettrivori - ANNO 2021 P.IVA ( 02591680216 ) - Esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno di competenza 2021 »; - in quanto atto presupposto, della nota della CSEA del 10 giugno 2023, trasmessa a mezzo p.e.c., avente ad oggetto « Elettrivori - ANNO 2021 P.IVA ( 02591680216 ) - Contestazione per mancato versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all''articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 »; - in quanto atto presupposto, della nota della CSEA del 27 aprile 2023, trasmessa a mezzo p.e.c., avente ad oggetto « Elettrivori - ANNO 2021 P.IVA ( 02591680216 ) – Comunicazione relativa alla riscossione della contribuzione per le imprese in classe VAL.x »; - ove occorrer possa, dell’Allegato A della deliberazione dell''ARERA 285/2018/R/eel del 17 maggio 2018, recante « Integrazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica », pubblicata sul sito istituzionale dell''Autorità in data 17 maggio 2018, così come integrato dalla deliberazione dell''ARERA 479/2021/R/eel del 2 novembre 2021, nella parte in cui è stato previsto che il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x comporti l''automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; e per l''accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie quale impresa a forte consumo di energia elettrica per l''annualità 2021.

Giustizia amministrativa202302116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal meccanismo agevolativo per imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2021, con contestazione del mancato versamento della contribuzione agli oneri CIP 6/92

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la determinazione CSEA del 10 agosto 2023 che l’ha esclusa dalle agevolazioni per l’annualità 2021, nonché le precedenti comunicazioni CSEA relative alla riscossione della contribuzione dovuta dalle imprese in classe VAL.x e alla contestazione del mancato versamento degli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92. È stato inoltre contestato, ove occorrente, l’Allegato A della deliberazione ARERA 285/2018/R/eel, come integrato dalla deliberazione 479/2021/R/eel, nella parte in cui prevede l’automatica decadenza dalle agevolazioni in caso di mancato versamento della contribuzione. La società ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie per il 2021. Nel corso del giudizio CSEA e ARERA hanno chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o, in subordine, di dichiarare cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell’interesse alla decisione; dopo novembre 2023 non risultano tuttavia ulteriori depositi processuali.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto incombenti istruttori per verificare l’effettiva permanenza dell’interesse della società alla decisione. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro il 27 maggio 2026, se persista un interesse alla definizione del giudizio e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche CSEA e ARERA devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, specificando se siano intervenuti atti o provvedimenti rilevanti per il permanere dell’interesse o per l’esito del giudizio. Il Collegio ha avvertito che l’inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate in modo specifico.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’attività istruttoria del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della decisione e dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, previamente invitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, può costituire indice decisivo dell’attuale disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • Allegato A deliberazione ARERA 285/2018/R/eel

    Disciplina le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica ed è impugnato nella parte relativa alla decadenza automatica conseguente al mancato versamento della contribuzione.

  • deliberazione ARERA 479/2021/R/eel

    Ha integrato l’Allegato A della deliberazione ARERA 285/2018/R/eel, oggetto di impugnazione nella controversia.

Massime di principio

  • Quando dagli atti emergono elementi tali da far presumere il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo può disporre un’apposita istruttoria per verificare l’attualità dell’interesse a ricorrere.
  • La parte ricorrente previamente compulsata dal giudice a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione deve fornire una risposta nel termine assegnato e aggiornare, ove necessario, la situazione fattuale e provvedimentale della controversia.
  • L’inerzia della parte rispetto a un ordine istruttorio o a una richiesta espressa di chiarire la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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