Sentenza del 24/01/2017 n. 801 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Formazione atto impositivo - Firma del capo ufficio - Difetto di sottoscrizione - Delega di firma - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha eccepito un difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo, sostenendo che l’atto fosse illegittimo perché firmato da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio o dal Direttore Provinciale. La contestazione riguardava in particolare la validità della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’atto impositivo è legittimo perché la firma è stata apposta da un funzionario appartenente alla carriera direttiva, espressamente delegato dal Direttore Provinciale. La delega di firma non trasferisce la competenza dal delegante al delegato: l’atto rimane formalmente riconducibile al delegante, che conserva la paternità e la responsabilità dell’atto, mentre il delegato si limita a sottoscriverlo. Non sussiste quindi un difetto di sottoscrizione.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto impositivo da parte di un funzionario diverso dal capo dell’ufficio non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto, purché il funzionario sia stato validamente delegato.
- La delega di firma è diversa dalla delega di competenza: con la prima il potere decisionale e la paternità dell’atto restano in capo al delegante, mentre il delegato sottoscrive materialmente l’atto.
- Per contestare efficacemente la firma di un atto impositivo occorre dimostrare l’assenza, l’invalidità o l’inidoneità della delega, non è sufficiente rilevare che l’atto sia stato firmato da un funzionario diverso dal dirigente.
- La delega è normalmente ritenuta idonea quando proviene dal soggetto competente e riguarda un funzionario appartenente a una qualifica compatibile con l’esercizio della funzione delegata.
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