Cassazione Penale, Ordinanza n. 23903/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca della precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile. La domanda di revoca era fondata su censure di merito, cioè sull'assunta mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato per il quale l'imputato era stato condannato in sede di cognizione. Il ricorso per cassazione riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze già dedotte nel merito, richiamando anche il fatto che un precedente ricorso per cassazione era stato rigettato. La Corte rileva che la revoca in executivis di una sentenza passata in giudicato è consentita solo nei limiti dell'art. 673 c.p.p., e cioè nel caso di abolitio criminis, non per riesaminare la fondatezza probatoria della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso mirasse, in modo improprio, a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla prova degli elementi del reato già accertati con sentenza irrevocabile. Ha quindi confermato implicitamente la legittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato la revoca della condanna, osservando che tale revoca è ammessa soltanto nei casi tassativi di cui all'art. 673 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 673 c.p.p.
solo art. 673 cod. proc. pen. per il limitato caso di abolizione del reato
La revoca della sentenza penale irrevocabile in sede esecutiva è prevista esclusivamente nell'ipotesi di abrogazione o abolizione del reato; non consente di rimettere in discussione l'accertamento di merito sulla responsabilità penale.
Massime di principio
- In sede esecutiva la revoca di una sentenza passata in giudicato è un rimedio straordinario e di stretta interpretazione, esperibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
- Non è ammissibile utilizzare l'incidente esecutivo per riproporre censure di merito relative alla valutazione della prova o alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Quando il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione si risolve in una critica al merito della condanna irrevocabile, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
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