Sentenza n. 994/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del bando di pubblico concorso per soli titoli, per l’assegnazione di n. 17 autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa del 6 febbraio 2026, approvato con determinazione n. gen. 355 del 03.02.2026 della Città metropolitana di Catania, nella parte in cui prevede quale requisito di ammissione quello di non essere titolare di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; - della determinazione n. gen. 355 del 3.2.2026 della Città metropolitana di Catania, avente ad oggetto rimodulazione del bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 17 autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa. proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze, per quanto d’interesse; - del bando di pubblico concorso per soli titoli, per l’assegnazione di n. 17 autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa, approvato con determinazione dir. n. 4679 del 31.12.2025 della Città metropolitana di Catania, nella parte in cui prevede quale requisito di ammissione quello di non essere titolare di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; - della determinazione dir. n. 4679 del 31.12.2025 della Città metropolitana di Catania, avente ad oggetto approvazione del bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 17 autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa, per quanto d’interesse; - del decreto del Sindaco metropolitano n. 335 del 31.10.2025, ancorché non conosciuto, per quanto d’interesse; - del comma 8 dell’art. 17 del regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 9.1.2013, nel quale si prevede che: “Il Dirigente del competente Ufficio della Provincia potrà prevedere, nell’ambito di ogni singolo bando di concorso, eventuali limitazioni al cumulo di più autorizzazioni in capo alla medesima persona”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per l’assegnazione di 17 autorizzazioni NCC e relativi atti presupposti, nella parte in cui escludeva dalla partecipazione i soggetti già titolari di autorizzazioni NCC, nonché decreto sindacale e regolamento provinciale per quanto contestati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa NCC)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha contestato la clausola del bando che vietava la partecipazione alle imprese già titolari di autorizzazioni NCC, deducendo violazione della legge n. 21/1992 e del regolamento provinciale del 2013, oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La Città Metropolitana ha sostenuto che l’art. 5 della legge n. 21/1992 e l’art. 17, comma 8, del regolamento provinciale consentissero di limitare o escludere il cumulo delle autorizzazioni, allo scopo di favorire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato ed evitare la concentrazione delle autorizzazioni in capo agli operatori già presenti. Il regolamento provinciale prevedeva, da un lato, in via generale, l’ammissione del cumulo di più autorizzazioni NCC e, dall’altro, la possibilità di stabilire, per ciascun bando, eventuali limitazioni al cumulo.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto illegittima la clausola del bando che escludeva dalla partecipazione i soggetti già titolari di autorizzazioni NCC. La legge n. 21/1992 ammette in via generale il cumulo di più autorizzazioni NCC, mentre il regolamento provinciale del 2013 conferma tale regola generale e consente soltanto di limitare, nell’ambito di una singola procedura, il numero di autorizzazioni assegnabili a ciascun soggetto. La nozione di limitazione del cumulo non può essere interpretata come potere di escludere ab origine dalla gara i titolari di precedenti autorizzazioni NCC. L’amministrazione avrebbe potuto stabilire, ad esempio, che a ciascun soggetto utilmente collocato in graduatoria fosse assegnata non più di una, due o tre autorizzazioni, ma non impedire la partecipazione alla procedura. Il giudice ha inoltre affermato che il divieto di cumulo, anche quando previsto dalla legge, opera nella fase dell’assegnazione e non necessariamente in quella della partecipazione: l’interessato può concorrere e, in caso di aggiudicazione, scegliere se rinunciare al titolo incompatibile o non conseguire il nuovo titolo. Il precedente del Consiglio di Stato richiamato dalla resistente è stato ritenuto inconferente, poiché riguardava un regolamento che escludeva espressamente il cumulo, mentre il regolamento etneo lo ammette espressamente. Il regolamento provinciale del 2013 è stato invece ritenuto immune dai vizi dedotti, in quanto correttamente interpretabile nel senso della sola limitazione quantitativa del cumulo. Sono stati annullati il bando impugnato e il decreto sindacale n. 335 del 31 ottobre 2025, per quanto di interesse. La Città Metropolitana è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, l. n. 21/1992
La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente […]
La disposizione ammette in via generale il cumulo di più autorizzazioni NCC e distingue tale ipotesi dai divieti di cumulo relativi alle licenze taxi. Il divieto di cumulo opera nella fase dell’assegnazione del nuovo titolo e non impedisce necessariamente la partecipazione alla procedura selettiva.
art. 5 l. n. 21/1992
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
La competenza regolamentare degli enti locali in materia di requisiti e condizioni per il rilascio non consente di derogare alla disciplina regolamentare vigente né di trasformare una facoltà di limitazione del cumulo in un divieto di partecipazione.
art. 2 l.r. n. 29/1996
La disposizione è richiamata quale base del trasferimento, in Sicilia, delle funzioni amministrative in materia agli enti di amministrazione delle aree metropolitane.
art. 1 l.r. n. 13/2002
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della delega delle funzioni amministrative in materia agli enti di amministrazione delle aree metropolitane.
art. 5, comma 1, regolamento provinciale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante NCC
In capo alla medesima persona è ammesso il cumulo di più autorizzazioni
La norma stabilisce la regola generale dell’ammissione del cumulo di più autorizzazioni NCC in capo alla medesima persona.
art. 8, comma 17, regolamento provinciale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante NCC
Il Dirigente del competente Ufficio della Provincia potrà prevedere, nell’ambito di ogni singolo bando di concorso, eventuali limitazioni al cumulo di più autorizzazioni in capo alla medesima persona
La disposizione attribuisce al dirigente il potere di prevedere soltanto limitazioni quantitative al cumulo nell’ambito della singola procedura, non il potere di escludere dalla partecipazione i titolari di precedenti autorizzazioni NCC.
art. 18, comma 2, lett. g), regolamento provinciale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante NCC
Il bando di concorso deve obbligatoriamente indicare: […] g) le eventuali limitazioni al cumulo di più autorizzazioni
Il bando deve indicare le eventuali limitazioni al cumulo delle autorizzazioni oggetto della procedura, coerentemente con la regola generale che ammette il cumulo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 11 preleggi
È richiamato quale criterio interpretativo, anche secondo il principio per cui la legge, quando vuole, dispone espressamente.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale ammette il cumulo di più autorizzazioni per il servizio NCC e il regolamento locale conferma tale regola generale, una clausola del bando non può escludere dalla partecipazione i soggetti già titolari di autorizzazioni NCC.
- La facoltà regolamentare di limitare il cumulo delle autorizzazioni nell’ambito di una singola procedura consente di stabilire un numero massimo di autorizzazioni assegnabili a ciascun concorrente utilmente collocato in graduatoria, ma non consente di trasformare tale limite in un divieto di partecipazione alla procedura.
- Il divieto di cumulo tra titoli incompatibili opera, di regola, nella fase dell’assegnazione e non impedisce la partecipazione alla procedura selettiva; in caso di aggiudicazione, l’interessato deve scegliere tra il mantenimento del titolo precedente e l’acquisizione del nuovo titolo incompatibile.
- L’amministrazione deve rispettare non solo la legge, ma anche il regolamento vigente da essa emanato; interessi pubblici sopravvenuti, quali l’apertura del mercato a nuovi operatori, non possono essere perseguiti mediante un bando contrastante con il regolamento, ma devono essere valutati nella sede propria dell’adozione o modifica della disciplina regolamentare.
- La previsione regolamentare di una facoltà di limitazione del cumulo non può essere interpretata estensivamente come potere di esclusione dalla gara, quando il medesimo regolamento stabilisce espressamente, in via generale, l’ammissione del cumulo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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