Sentenza del 27/01/2022 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Rimborso - Versamento divenuto indebito a seguito di pronuncia della C.G.U.E. - Decadenza - Decorrenza - Dalla data del versamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente chiedeva il rimborso di un versamento divenuto indebito in seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato la norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. La questione centrale era quando decorre il termine di decadenza per esercitare il diritto al rimborso: dalla data del versamento o dalla data della pronuncia della CGUE.
La decisione
la Corte ha ritenuto che il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento e non dalla data della pronuncia della Corte di giustizia. La sentenza comunitaria dichiara la contrarietà della norma all'ordinamento unionale con effetto retroattivo, ma non abroga la norma nell'ordinamento interno; pertanto i termini nazionali di decadenza continuano a decorrere dal momento del pagamento, comportando l'estinzione del diritto al rimborso se non esercitato nei termini previsti a partire dalla data del versamento.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea
La sentenza CGUE dichiara la norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione e produce effetti retroattivi rispetto ai rapporti soggettivi, ma non abroga la norma dall'ordinamento interno; ciò non interrompe o sospende il decorso dei termini di decadenza previsti dal diritto nazionale per il rimborso.
Normativa tributaria interna (regole sulla decadenza/termine per il rimborso)
La norma fiscale resta formalmente vigente e i termini di decadenza ivi previsti continuano a decorrere dalla data del versamento; la pronuncia comunitaria non fa decorrere nuovamente o riapre automaticamente tali termini.
Massime di principio
- Il termine per chiedere il rimborso di imposte successivamente riconosciute incompatibili con il diritto UE decorre dalla data del pagamento e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.
- La pronuncia della CGUE ha effetto retroattivo sulla incompatibilità della norma, ma non equivale ad abrogazione che possa interrompere o riavviare i termini di decadenza nazionali.
- Il contribuente deve proporre tempestivamente l'azione di rimborso: l'attesa della pronuncia comunitaria non sospende automaticamente i termini nazionali.
- Se il termine nazionale è ormai scaduto al momento della sentenza comunitaria, il diritto al rimborso può essere perduto; valutare nella pratica eventuali rimedi alternativi (eccezioni, ricorsi straordinari) caso per caso.
- In casi analoghi verificare sempre le specifiche norme procedurali nazionali e la giurisprudenza di legittimità, poiché disposizioni nazionali diverse o fattispecie particolari potrebbero produrre effetti differenti.
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