Sentenza n. 166/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento di diniego di rinnovo dell'iscrizione dell'-OMISSIS- s.r.l. negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e dell'informazione interdittiva ex art. 91 e 89 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2014 n. 218 - prot. n. -OMISSIS-, adottati dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 14 settembre 2023 e notificati in pari data; b) per quanto occorrer possa, della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare di cancellazione d'ufficio dell'-OMISSIS- s.r.l. dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, notificata alla ricorrente il 28 settembre 2023; c) per quanto occorrer possa, di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati, ivi compresi i pareri, le proposte, le valutazioni ed i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze tenutesi il 23 giugno 2023 ed il 07 settembre 2023 - ancorché conosciuti solo per relationem in quanto citati nel provvedimento ed in ordine ai quali si formula riserva di proporre motivi aggiunti - nonché il verbale di audizione del 07 settembre 2023, la comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto notificata dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 06 luglio 2023 - prot. uscita n. -OMISSIS-, le ordinanze di sospensione lavori relative alle pratiche edilizie n. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- e la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2023 del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto la pratica edilizia n. 3218/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia, diniego di rinnovo e cancellazione dalla White List, comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e ordinanze comunali di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l’informazione interdittiva antimafia e il conseguente diniego di rinnovo dell’iscrizione nella White List, deducendo violazione degli artt. 84, 85, 89-bis, 91, 92 e 94 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, dell’art. 5-bis del d.l. 74/2012 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti e dell’istruttoria, carenza motivazionale, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’istruttoria prefettizia si fosse protratta per circa sei anni, in violazione del termine di novanta giorni; che le risultanze fossero contraddittorie rispetto alle precedenti iscrizioni nella White List; che i soci fossero incensurati e non destinatari di procedimenti penali o misure di prevenzione; che una segnalazione per indebita percezione di erogazioni pubbliche riguardasse soltanto un’errata autocertificazione relativa all’esenzione dal ticket sanitario; che i rapporti di parentela e affinità non potessero fondare autonomamente il pericolo infiltrativo in assenza di una concreta verifica dell’attualità e intensità dei rapporti; e che i rapporti commerciali con imprese controindicate fossero giustificati da subappalti leciti. Con il secondo motivo ha dedotto il contrasto dell’interdittiva con diritti e principi costituzionali, convenzionali ed eurounitari, inclusi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica, nonché la disparità di trattamento e lo sviamento. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che la Prefettura non avesse adeguatamente valutato l’applicazione della prevenzione collaborativa in presenza di un’agevolazione eventualmente soltanto occasionale. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in attesa degli esiti del procedimento di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e ha contestato gli atti consequenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente negato il rinvio dell’udienza, ritenendo autonomi il procedimento prefettizio di interdittiva e quello penale di controllo giudiziario. L’ammissione al controllo giudiziario può sospendere gli effetti dell’interdittiva, ma non elimina quelli già prodotti né incide retroattivamente sul giudizio prefettizio, che ha natura statica e retrospettiva rispetto a un determinato periodo, mentre il controllo giudiziario opera con una valutazione dinamica sulla capacità dell’impresa di emendarsi e reinserirsi nell’economia legale. È stata invece respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse relativa all’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo, poiché permane un interesse strumentale e morale alla verifica della legittimità di un atto potenzialmente pregiudizievole anche sul piano curriculare. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata su una pluralità di elementi attuali e convergenti: rapporti di parentela e affinità degli amministratori e soci con soggetti contigui alla ’ndrangheta, una segnalazione all’autorità giudiziaria per indebita percezione di erogazioni pubbliche e rapporti economico-commerciali con imprese esposte al rischio di influenza criminale. Tali elementi devono essere valutati unitariamente e secondo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità cruciale”, senza necessità di provare un’infiltrazione mafiosa già realizzata, di accertare responsabilità penali o di rilevare precedenti penali a carico dei soci. I rapporti familiari possono assumere rilievo quando, in relazione alla loro natura e intensità e al contesto ’ndranghetista di tipo clanico, rendano plausibile una conduzione familiare o un’influenza diretta o indiretta sull’impresa; non è stato ravvisato alcun automatismo tra parentela e appartenenza mafiosa. Il termine di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento di iscrizione o rinnovo nella White List è stato qualificato come ordinatorio o sollecitatorio, non essendo prevista la decadenza dal potere prefettizio. Quanto alla prevenzione collaborativa, il TAR ha ritenuto sufficiente una valutazione implicita ricavabile dalle motivazioni dell’interdittiva, dalle quali emergeva la stabilità e non occasionalità dei rapporti rilevati; tale misura alternativa è applicabile soltanto quando l’agevolazione mafiosa sia esclusivamente occasionale. Le censure costituzionali e convenzionali sono state ritenute infondate, poiché la disciplina è sorretta da un sistema di tassatività sostanziale elaborato dalla legge e dalla giurisprudenza e realizza un bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela dell’ordine pubblico economico. Gli atti relativi all’Albo e le sospensioni dei lavori sono stati qualificati come consequenziali e dovuti rispetto all’interdittiva. La società è stata condannata al pagamento di euro 3.000 oltre accessori in favore della Prefettura e di euro 3.000 oltre accessori in favore del Comune costituito; le spese sono state compensate nei confronti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Norme richiamate
artt. 84, 85, 89-bis, 91, 92 e 94 d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L’informazione antimafia può essere adottata sulla base di un giudizio prognostico fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza necessità di accertare un’infiltrazione già realizzata o responsabilità penali.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Il controllo giudiziario ha natura autonoma e dinamica rispetto all’interdittiva prefettizia; può sospenderne gli effetti, ma non elimina retroattivamente quelli già prodotti né modifica il giudizio prefettizio relativo al periodo considerato.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
situazioni di agevolazione occasionale
La prevenzione collaborativa è alternativa all’interdittiva nei soli casi in cui l’influenza o agevolazione mafiosa abbia carattere esclusivamente occasionale; l’esclusione può risultare implicitamente dalle motivazioni che descrivono rapporti stabili e strutturali.
art. 3, comma 3, d.P.C.M. 18 aprile 2013
La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione
Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione o rinnovo nella White List è ordinatorio o sollecitatorio e il suo superamento non determina la decadenza dal potere né l’illegittimità del provvedimento tardivo.
art. 5-bis d.l. 74/2012, convertito dalla l. 122/2012
Costituisce la base normativa dell’iscrizione nella White List nel contesto considerato.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo motivazionale dell’interdittiva risulta assolto mediante l’esposizione articolata degli elementi istruttori e della valutazione prognostica prefettizia.
Massime di principio
- L’informazione interdittiva antimafia è una misura preventiva fondata su una prognosi probabilistica: è sufficiente che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente, il pericolo di infiltrazione mafiosa risulti più probabile che non, senza necessità di provare l’infiltrazione già realizzata o una responsabilità penale.
- Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva, inclusi rapporti di parentela e affinità, segnalazioni non sfociate in condanne e rapporti economico-commerciali, non devono essere valutati atomisticamente, ma secondo una lettura unitaria e coordinata del quadro indiziario.
- I rapporti familiari possono assumere rilievo ai fini dell’interdittiva quando, per natura, intensità e contesto concreto, rendano plausibile una conduzione familiare dell’impresa o un’influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata; non opera tuttavia un automatismo tra rapporto di parentela e appartenenza mafiosa.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di iscrizione o rinnovo nella White List è ordinatorio, salvo espressa previsione legislativa di decadenza: il suo superamento non consuma il potere prefettizio e non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento.
- Il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 è autonomo rispetto all’interdittiva: può sospenderne gli effetti, ma non elimina retroattivamente gli effetti già prodotti né impone il riesame del giudizio prefettizio relativo al periodo precedente.
- La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone un’agevolazione mafiosa esclusivamente occasionale; la sua mancata applicazione può essere motivata anche implicitamente, quando la motivazione dell’interdittiva evidenzi un condizionamento stabile o strutturale.
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