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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33369/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra plurimi reati oggetto di diverse sentenze di condanna, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. La Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto solo parzialmente l'istanza, riconoscendo la continuazione tra i delitti di cui alle sentenze sub 1) e 2) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e respingendola per le sentenze sub 3) e 5). Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva, con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente accertato gli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso e che la motivazione fosse carente nel confrontarsi con gli elementi desumibili dalle sentenze di cognizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure si risolvessero in un mero dissenso valutativo, poiché il giudice dell'esecuzione aveva invece esaminato gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi specifici e significativi idonei a dimostrarlo: i reati esclusi dal vincolo, pur avendo un comune movente patrimoniale, erano stati commessi a distanza di anni, in luoghi molto distanti tra loro e con modalità differenti (tra cui truffa e ricettazione, in un caso monosoggettiva e nell'altro in concorso).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione per alcuni dei reati indicati nell'istanza, evidenziando che non risultava provata l'originaria progettazione unitaria richiesta dall'art. 81 c.p. e che le censure del ricorrente erano meramente assertive e di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso sulla base degli elementi desumibili dagli atti e dalla ricostruzione dei fatti

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione; nel caso concreto la censura è stata ritenuta meramente assertiva e non decisiva

  • art. 81 c.p.

    richiede una preordinazione specifica dei reati, distinta dalla mera inclinazione a delinquere; la continuazione non può essere riconosciuta sulla base del solo movente comune o di una generica serialità

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    richiamata per il principio secondo cui l'unicità del disegno criminoso deve essere rigorosamente dimostrata e non può essere desunta in modo apodittico

  • Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019

    richiamata per affermare che il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato nella parte relativa alla pena e non può essere fondato sul mero dubbio, in applicazione del favor rei

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p. il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell'originaria ideazione unitaria dei reati, non essendo sufficiente una generica omogeneità del movente, dei beni giuridici tutelati o della sequenza temporale delle condotte.
  • L'unicità del disegno criminoso deve essere desunta da elementi specifici e sintomatici dotati di significativo valore probatorio; se i reati presentano distanza temporale rilevante, diversità geografica e differenti modalità esecutive, il giudice può legittimamente escludere la continuazione.
  • In cassazione, la censura che contesta la valutazione degli indici del disegno criminoso non è ammissibile quando si risolve in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento di merito, se la motivazione del giudice dell'esecuzione è logica, completa e priva di fratture argomentative.
  • Il favor rei non consente di supplire alla mancata dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso: il riconoscimento della continuazione, incidendo sulla pena e sulla stabilità del giudicato, richiede un accertamento positivo e non una mera ipotesi o un dubbio sulla sua esistenza.
  • La distinzione tra preordinazione specifica ex art. 81 c.p. e generica inclinazione a delinquere resta decisiva: solo la prima giustifica il vincolo della continuazione tra reati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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