Sentenza n. 7662/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione, del decreto del Ministero dell'Interno del 08.06.2020 e notificato il 14.09.2020, con cui è stata respinta l'istanza di concessione di cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana fondato su elementi informativi riservati attinenti a possibili rischi per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 8 CEDU, dell'art. 41 della Carta di Nizza e di norme costituzionali, nonché eccesso di potere per inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, mancato bilanciamento, irragionevolezza e violazione delle garanzie partecipative. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le sue condizioni di vita, familiari e sociali e il suo inserimento nel tessuto socioeconomico nazionale; che il diniego si sarebbe limitato a un rinvio generico a documentazione non allegata e a elementi ostativi non esplicitati; e che sarebbe stato illegittimamente omesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata posta a fondamento del diniego, consentendone la visione al difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e come atto di alta amministrazione: il decorso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto un presupposto per proporre l'istanza, non un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni ministeriali. Nel caso concreto, gli organismi di sicurezza avevano segnalato il coinvolgimento del ricorrente, quale figura apicale nell'ambito della comunità pakistana locale, in attività di proselitismo e propaganda a favore di un movimento integralista, nonché la frequentazione di soggetti attestati sulle medesime posizioni ideologiche. Tali elementi sono stati ritenuti idonei, anche in chiave prognostica e preventiva, a fondare il diniego, senza necessità di una condanna penale o di misure restrittive, essendo sufficienti sospetti fondati su elementi concreti. Il Collegio ha ritenuto legittima una motivazione attenuata e sintetica, in ragione della natura riservata delle informazioni e della necessità di proteggere fonti, attività investigative e sicurezza nazionale; il richiamo per relationem agli atti riservati è stato considerato sufficiente, poiché la documentazione è stata ostesa in giudizio al difensore con modalità protette. È stata respinta anche la censura relativa all'omissione del preavviso di rigetto: quando il diniego si fonda su dati riservati non ostensibili, il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis non può svolgersi in modo effettivo e la sua omissione non determina l'annullamento dell'atto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il requisito decennale di residenza costituisce un presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione, rimessa a un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è esigibile, o comunque la sua omissione non è invalidante, quando il diniego si fonda su informazioni riservate non comunicabili, poiché l'interessato non potrebbe conoscere in dettaglio gli elementi posti a fondamento della decisione.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni secretate connesse alla sicurezza nazionale sono sottratte all'accesso e possono giustificare l'omissione del preavviso di rigetto.
art. 52, comma 1, Cost.
La sicurezza dello Stato-comunità, la sua integrità e indipendenza costituiscono un interesse di rango superiore rilevante nella valutazione della domanda di cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: il periodo minimo di residenza abilita alla proposizione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, il giudice amministrativo può verificare soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
- Quando il diniego della cittadinanza si fonda su informazioni riservate provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato, è sufficiente una motivazione sintetica o per relationem, se una maggiore disclosure potrebbe compromettere la sicurezza nazionale, le fonti informative o attività investigative; la tutela difensiva può essere assicurata mediante ostensione giudiziale protetta degli atti riservati.
- In materia di concessione della cittadinanza, la logica preventiva consente di attribuire rilievo ostativo anche a sospetti fondati su elementi concreti, senza necessità di una condanna penale o di misure restrittive, quando tali elementi facciano dubitare della piena adesione del richiedente ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- L'omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l'illegittimità del diniego quando le ragioni ostative sono costituite da informazioni riservate non ostensibili, poiché il contraddittorio procedimentale non potrebbe consentire all'interessato una conoscenza dettagliata degli elementi decisivi.
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