Cassazione Civile, Ordinanza n. 31525/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico di medicina generale in regime convenzionale aveva chiesto l’accertamento del diritto a conservare una indennità collegata alla sua adesione a un "progetto qualità", sostenendo che il beneficio gli fosse stato legittimamente riconosciuto e poi illegittimamente sospeso dall’azienda sanitaria nel 2013, con conseguente trattenuta di somme ritenute indebite. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della pretesa del medico, ritenendo indispensabile la previa presentazione della domanda di adesione entro il termine fissato dall’accordo regionale e non risultando provata tale presentazione. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) violazione dell’art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello dell’azienda sanitaria, ritenuto non adeguatamente motivato; 2) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. per avere la corte d’appello posto a suo carico la prova della domanda di adesione, nonostante la causa fosse stata introdotta come azione di accertamento negativo di indebito; 3) violazione dell’art. 2126 c.c., assumendo che le concrete modalità di svolgimento dell’attività accessoria facessero emergere un rapporto sostanzialmente subordinato; 4) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per l’esclusione dell’azione di arricchimento senza causa; 5) richiesta sulle spese in caso di accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, poiché il ricorrente non aveva trascritto gli atti rilevanti e l’appello dell’azienda conteneva comunque censure sufficienti; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nell’azione di accertamento negativo dell’indebito il soggetto che vanta il diritto alla trattenuta deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e che nel caso concreto mancava riscontro documentale della domanda di adesione; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo perché introduceva una questione nuova e, comunque, l’art. 2126 c.c. non si applica ai rapporti autonomi o parasubordinati; ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo la natura sussidiaria dell’azione generale di arricchimento e la sua inammissibilità quando esista una diversa azione tipica, anche se non utilmente esperita; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo come non motivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del medico. Ha confermato, sul piano del merito, la decisione della corte d’appello che aveva escluso il diritto del ricorrente all’indennità collegata al progetto qualità per mancata prova della tempestiva domanda di adesione prevista dall’accordo regionale. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva assolto gli specifici oneri di allegazione e trascrizione necessari per contestare l’ammissibilità dell’appello; che la prova dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria spettava all’ente che aveva operato le trattenute; che non era configurabile l’applicazione dell’art. 2126 c.c. a un rapporto autonomo/parasubordinato; e che non poteva trovare ingresso l’azione di arricchimento senza causa, essendo astrattamente configurabile una diversa azione tipica. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché l’azienda sanitaria intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
L’impugnazione in appello deve contenere specifici argomenti critici contro la sentenza di primo grado; tuttavia, nel ricorso per cassazione che denunci la sua violazione, occorre trascrivere e indicare specificamente gli atti rilevanti. Non è necessario un progetto alternativo di decisione, ma è richiesta una chiara individuazione delle questioni contestate.
artt. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
Il ricorrente in cassazione che deduca un error in procedendo deve specificare i fatti processuali rilevanti e trascrivere o localizzare gli atti su cui fonda la censura.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Gli atti processuali rilevanti devono essere allegati o comunque indicati in modo tale da consentire il controllo mirato della Corte.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su chi quel diritto afferma e intende farlo valere; nell’accertamento negativo di indebito, la parte che rivendica la trattenuta deve comunque dimostrare il titolo della propria pretesa.
art. 2033 c.c.
È richiamato nel contesto della pretesa restitutoria/indebito, ma la Corte valorizza soprattutto la ripartizione dell’onere probatorio in capo a chi giustifica la trattenuta.
art. 2126 c.c.
La disposizione, di carattere eccezionale e riferita al lavoro subordinato, non si applica ai rapporti di lavoro autonomo, anche se caratterizzati da parasubordinazione.
art. 2041 c.c.
L’azione generale di arricchimento è proponibile solo in difetto di un’azione tipica fondata sul contratto o sulla legge e non quando il rigetto della diversa azione dipenda da prescrizione, decadenza o altre ragioni che presuppongano comunque l’esistenza di un titolo tipico.
art. 2042 c.c.
Viene ribadita la sussidiarietà dell’azione di arricchimento: occorre la mancanza, anche rilevabile d’ufficio, di una diversa azione tipica esperibile per far valere il diritto.
art. 336, primo comma, c.p.c.
La caducazione della statuizione sulle spese consegue automaticamente all’eventuale accoglimento dell’impugnazione, per cui la censura autonoma sulle spese può essere un non motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale o l’inammissibilità dell’appello, il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti e indicare dove essi siano reperibili; la censura non può essere affidata a formule astratte o a mere argomentazioni di principio.
- Nell’azione di accertamento negativo di un indebito oggettivo, la parte che pretende di giustificare le somme trattenute o di conservarle deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, non essendo sufficiente il solo richiamo a una pretesa già azionata in via unilaterale.
- L’art. 2126 c.c. è norma eccezionale propria del lavoro subordinato e non può essere esteso ai rapporti autonomi o parasubordinati solo sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- L’azione generale di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non è esperibile quando esista un’azione tipica fondata sul contratto o sulla legge, anche se tale azione tipica non sia stata utilmente esercitata o sia stata respinta per ragioni che non escludono l’esistenza del titolo astratto.
- Una censura relativa alle spese processuali è inammissibile quando si limita a postulare un effetto derivato dell’eventuale accoglimento del ricorso, senza indicare un autonomo vizio della statuizione impugnata.
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