Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5363/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 869/2025, RG n. 8229/2024, resa in data 21 febbraio 2025 dal Tribunale di Napoli Nord, e pubblicata in pari data

Giustizia amministrativa202505546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 869/2025 del Tribunale di Napoli Nord, che ha riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in ricorso e condannato il Ministero al pagamento di € 255,93, oltre interessi legali dalle singole scadenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, del 21 febbraio 2025, della quale è stata prodotta certificazione di giudicato rilasciata il 29 settembre 2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante la notifica in forma esecutiva e la scadenza del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento allegato e documentato non era stato contestato dal Ministero e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, dopo la scadenza del termine e su comunicazione del ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il Prefetto di Roma, nominato commissario ad acta con facoltà di delega e con potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, pari a € 500,00 comprensivi di oneri e spese, è posto a carico del Ministero. È stata accolta anche la richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l’ulteriore somma è determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, alla scadenza del termine di 60 giorni concesso al Ministero; da quel momento spetta al ricorrente attivarsi per l’insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che sono riconoscibili in ottemperanza le spese successive al titolo funzionali alla sua pubblicazione, esame e notifica e gli atti accessori, ma non le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta del creditore di avvalersi di strumenti diversi dall’ottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    RITENUTO che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    La somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione è commisurata agli interessi legali sull’importo complessivo riconosciuto dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 112 c.p.a.

    RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

    L’ottemperanza è esperibile quando risulta documentato e non contestato l’inadempimento a una pronuncia giurisdizionale e sia decorso il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguirla.

  • art. 114 c.p.a.

    che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del sopra richiamato dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato degli atti necessari all’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

    Il termine di 120 giorni riconosciuto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso perché ricorrano, nel caso considerato, i presupposti per l’esperimento dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l’inadempimento a un giudicato è documentato e non contestato e risulta decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza e munito dei poteri necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; dopo tale scadenza il creditore deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo necessarie alla sua pubblicazione, esame e notifica e quelle relative ad atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive, derivanti dalla scelta del creditore di ricorrere a strumenti diversi dall’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.