Cassazione Penale, Sentenza n. 37744/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari applicati per reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4 DPR n. 309/90. Tre motivi: (1) eccezione di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di indagini preliminari connesso a una iscrizione originaria (termine di 18 mesi), per mancata proroga, sostenendo che la successiva iscrizione del 03/07/2024 non può sanare gli atti compiuti oltre il termine; (2) carenza dei gravi indizi di colpevolezza e possibile riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità), con contestazione che le dichiarazioni dei cessionari siano generiche e che i fatti siano poco numerosi; (3) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, proporzionalità e adeguatezza della misura, censurando il presunto copia-e-incolla delle valutazioni riferite al coindagato e la mancata valutazione autonoma delle circostanze personali e delle misure alternative già applicate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le nuove iscrizioni operate dal PM per fatti emersi successivamente costituiscono nuove notizie di reato e determinano un autonomo dies a quo per il decorso del termine delle indagini preliminari; pertanto gli atti d'indagine acquisiti possono essere utilizzati anche se eseguiti in esito a deleghe riconducibili al precedente fascicolo. I motivi di merito (secondo e terzo) sono stati dichiarati generici e aspecifici e dunque inammissibili: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (s.i.t., intercettazioni, riconoscimenti fotografici) e la necessità/adeguatezza della misura, considerata la reiterazione delinquenziale dell'imputato nel tempo nonostante precedenti misure o sanzioni alternative. Conclusione: ricorso infondato; confermata la misura cautelare a carico dell'Audia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (commi 1, 4 e 5)
I fatti sono stati inquadrati nei commi relativi alla cessione di stupefacenti; la Corte conferma che la valutazione della lieve entità ex comma 5 richiede una valutazione complessiva della reiterazione, durata e tipologia delle droghe, non basandosi solo sulla quantità di ciascuna singola cessione.
Codice di procedura penale, art. 405
Norma sul termine massimo delle indagini preliminari: la Corte interpreta che, per nuove iscrizioni per fatti diversi emersi nel corso delle indagini, decorre autonomamente un nuovo termine per ciascuna iscrizione.
Codice di procedura penale, art. 406
Rinvio alla disciplina delle proroghe e termini: la questione delle proroghe va valutata nel quadro delle nuove iscrizioni; la Corte tiene conto della giurisprudenza che ammette l'utilizzabilità di atti già compiuti nell'ambito di nuovi procedimenti aperti per fatti successivi.
Codice di procedura penale, art. 407
Disciplina concernente la chiusura delle indagini e conseguenze; la Corte osserva che non vi sono preclusioni alla utilizzazione di elementi emersi prima della nuova iscrizione quando il PM procede a nuova iscrizione per fatti nuovi.
Codice di procedura penale, art. 335
Registro delle notizie di reato: la Corte conferma che una nuova iscrizione nel registro per fatti emersi successivamente individua autonomamente il dies a quo per il termine d'indagine relativo a quelle nuove notizie di reato.
Codice di procedura penale, artt. 273, 274 e 275
Norme sui requisiti delle misure cautelari (gravi indizi e esigenze cautelari) e sulla motivazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione (verifica di carenza o manifesta illogicità della motivazione) e ritiene che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato sia i gravi indizi sia le esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 611
Previsione della trattazione scritta: la Corte segnala che il procedimento si è svolto con trattazione scritta, per cui sono state valutate le memorie e le conclusioni scritte delle parti.
Massime di principio
- La nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti sopravvenuti relativi alla stessa persona fa decorrere un nuovo termine per le indagini: gli atti raccolti prima della nuova iscrizione possono essere utilizzati nel procedimento relativo ai nuovi fatti, salvo specifiche preclusioni normative.
- Per ottenere l'inutilizzabilità di attività investigative per scadenza dei termini, occorre dimostrare che le attività contestate si riferiscono esclusivamente alla iscrizione originaria senza che sia intervenuta una nuova, autonoma iscrizione per fatti distinti; la mera circostanza di indagini eseguite in esito a deleghe non automaticamente comporta la nullità o inutilizzabilità.
- Le censure relative alla sussistenza dei gravi indizi e alla necessità della misura cautelare in sede di Cassazione devono essere concrete e specifiche: motivazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili perché il sindacato di legittimità è limitato a verifiche di logica e correttezza giuridica della motivazione, non a un riesame libero della prova.
- Ai fini della ricognizione della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 il giudice valuta la condotta nella sua globalità (reiterazione, durata, tipologia di sostanze e prevalenza dell'attività), non solo il numero di episodi o la quantità di ciascuna cessione; ripetute cessioni nel tempo, anche se di modesta entità, possono escludere la riconducibilità alla lieve entità.
- Per contrastare con efficacia una misura cautelare è utile fornire agli organi di merito e in sede di legittimità elementi puntuali e comparativi (tempi, quantità, attendibilità delle fonti, contraddizioni precise nelle dichiarazioni) e contestare specificamente la motivazione del giudice dimostrando errori logico-giuridici manifesti piuttosto che generiche affermazioni.
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