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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06401/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il corretto inquadramento economico e professionale di un dipendente che, dopo il transito a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana, rivendicava l’inquadramento nel livello C5 e il relativo trattamento economico, oppure in subordine nella categoria C posizione economica 1, sostenendo che dovessero essere valorizzati l’anzianità di servizio e le mansioni svolte, con conservazione dello status giuridico ed economico posseduto al momento del passaggio. Il giudice d’appello aveva invece ritenuto congruo l’inquadramento in categoria B, posizione economica 3, come operatore forestale, applicando la disciplina vigente al tempo del transito e non quella sopravvenuta della L.R. n. 4/2007. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come mero errore materiale alcuni riferimenti contenuti nell’atto di appello della controparte, quando invece ciò avrebbe dovuto condurre all’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 2) violazione delle norme statali e regionali sul transito e sull’inquadramento del personale forestale, lamentando il mancato riconoscimento della conservazione dell’anzianità e dello status giuridico ed economico; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., per non avere valorizzato l’anzianità maturata e l’asserita identità delle mansioni rispetto al personale regionale inquadrato in C5; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di inquadramento in categoria C1 dal luglio 2006 o, in ulteriore subordine, dal luglio 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., rilevando che il ricorrente non aveva riprodotto gli snodi essenziali dell’atto di appello e che i lamentati errori non avevano impedito la comprensione della vicenda né leso il diritto di difesa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il passaggio del personale del Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana va regolato dalla disciplina vigente al momento in cui si realizzano le condizioni del transito, con individuazione del profilo corrispondente sulla base delle norme allora applicabili e non della successiva L.R. n. 4/2007; ha inoltre osservato che il sistema classificatorio recepito con atto regionale proveniente da accordo sindacale non consente il ricorso al favor lavoratoris in chiave di deroga in peius. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cum ulando vizio di omesso esame e violazione di legge, e comunque perché le censure riguardavano valutazioni giuridiche e di merito, non fatti storici decisivi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché non ricorre omessa pronuncia quando la domanda subordinata risulti assorbita dal rigetto della questione principale sul corretto inquadramento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’Amministrazione intimata non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo d’appello deve essere specifico; l’errore materiale non integra di per sé inammissibilità, ma la censura in cassazione richiede la riproduzione dei passaggi essenziali dell’atto per consentire il controllo di specificità.

  • art. 434 c.p.c.

    Anche per l’appello nel rito del lavoro vale l’esigenza di specifica indicazione dei capi contestati e delle doglianze.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di trascrizione essenziale degli atti e documenti impedisce l’esame del motivo e l’accesso al potere di controllo diretto sugli atti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione di precedenti decisioni richiamate viene considerata come integrata nel presente giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Non è consentita la mescolanza di censure eterogenee; il vizio di omesso esame riguarda fatti storici, non argomentazioni o questioni giuridiche.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c’è omessa pronuncia se la domanda subordinata risulta assorbita o implicitamente rigettata dalla decisione resa sulla domanda principale.

  • art. 4, comma 7, L. n. 36/2004

    Consente il transito, a domanda, del personale forestale statale nei ruoli regionali secondo i criteri disciplinati dal provvedimento attuativo e nei limiti delle normative regionali.

  • art. 10, comma 9, L.R. n. 9/2006

    Autorizza l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute.

  • art. 4, comma 7, L.R. n. 9/2006

    Fa salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento, ma disciplina il personale transitato secondo la normativa del Corpo forestale regionale.

  • art. 5 L.R. n. 10/2000

    Costituisce parametro per la classificazione del personale regionale e per il primo inquadramento sulla base di livello, titolo di studio e anzianità.

  • art. 22, L.R. Sicilia n. 7/2001

    Nel caso richiamato in fatto, la guardia scelta forestale con dodici anni di servizio è parificata all’assistente capo del Corpo Forestale dello Stato.

  • L.R. n. 4/2007

    È disciplina sopravvenuta che non può essere utilizzata per rideterminare l’inquadramento di personale il cui transito si sia già perfezionato in base alla normativa precedente.

  • d.P.Reg. 20 aprile 2007

    Disciplina competenze, ordinamento professionale e corrispondenze tra qualifiche del Corpo forestale regionale e statale, ma non può prevalere sulla disciplina applicabile ratione temporis al momento del transito.

  • decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001

    Stabiliscono la classificazione del personale del Corpo forestale regionale nelle categorie A, B, C e D e i criteri per il primo inquadramento.

  • D.M. 5 luglio 2005

    Fissa i criteri per i trasferimenti del personale del Corpo forestale dello Stato verso i ruoli forestali regionali, ma non consente di applicare criteri sopravvenuti in contrasto con la disciplina regionale vigente al momento del passaggio.

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuti decisivi per sovvertire la ricostruzione normativa adottata dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede che siano trascritti o indicati in modo essenziale i passaggi rilevanti dell’atto di gravame; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • Il passaggio di personale da un’amministrazione a un’altra va valutato secondo la disciplina vigente al momento in cui si perfezionano le condizioni del transito; norme sopravvenute non possono essere utilizzate per rideterminare retroattivamente l’inquadramento, se la legge applicabile detta già criteri propri di equivalenza e conservazione del trattamento.
  • Quando il sistema di classificazione del personale deriva da accordi sindacali recepiti in atti amministrativi o regolamentari, non opera automaticamente un principio di inderogabilità in peius tale da imporre il favor lavoratoris in contrasto con la disciplina di classificazione vigente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto fatti storici, precisi e decisivi; non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche, argomentazioni o il merito del giudizio.
  • La mescolanza nello stesso motivo di censure riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile quando impedisce di distinguere chiaramente il vizio dedotto e trasferisce al giudice di legittimità l’onere di qualificare la doglianza.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la questione o la domanda subordinata sia assorbita dalla decisione sulla domanda principale o risulti implicitamente rigettata da una statuizione incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
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