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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13047/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la doglianza prospettata fosse estranea ai limiti di impugnazione stabiliti per la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Bari ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione al reato contestato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., quindi lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'eventuale ricorrenza di una causa di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo dedotto non rientra in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal tribunale di merito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione ex art. 129 c.p.p. non è ricompreso.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza, ma non è utilizzabile in questa sede oltre i limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quando non sono esclusi profili di colpa.

  • artt. 110 e 73 d.P.R. 309/90

    indicati come norme incriminatrici del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • È inammissibile il ricorso che, avverso un patteggiamento, deduca un generico vizio di motivazione o censure riferite all'art. 129 c.p.p. quando tali doglianze non si traducano in uno dei motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano e comporta, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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