Cassazione Penale, Sentenza n. 45884/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della sentenza di condanna per tentato omicidio aggravato (dalla premeditazione e dalla minorata difesa), ricettazione e danneggiamento seguito da incendio, con contestuale applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.. Il ricorrente ha articolato nove motivi attaccando la motivazione (violazione art.533 c.p.p.), la sussistenza e l'estensione dell'aggravante mafiosa (art.416-bis e art.416-bis.1 c.p.), la qualificazione del fatto come doloso (art.192 e 546 c.p.p.), la premeditazione, la c.d. minorata difesa, l'eventuale stato di necessità, la sussistenza della continuazione, l'attribuzione dell'incendio e la congruità della pena (art.133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi presentati, confermando in gran parte la ricostruzione delle sentenze di merito (g.u.p. e Corte d'Appello) circa la volontarietà dell'investimento, la premeditazione, la qualificazione dell'atto come tentato omicidio, la sussistenza della minorata difesa e l'attribuzione dell'incendio. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato in parte il secondo motivo: ha rilevato carenza motivazionale nella parte in cui i giudici di merito estendevano a Geria l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione dell'attività mafiosa) senza provare adeguatamente che Geria si fosse rappresentato la finalità di vantaggio per l'associazione. Di conseguenza l'estensione di tale aggravante a Geria è stata esclusa; per il resto la condanna è confermata e il corpus motivazionale del merito è ritenuto complessivamente valido.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La sentenza richiama la rilevanza della caratura mafiosa della vittima e dell'inquadramento del fatto nel riassetto degli equilibri criminali; la norma è usata quale contesto fattuale per valutare la finalità agevolativa.
art. 416-bis.1 c.p.
Ribadito come aggravante di natura soggettiva (secondo Sez. Unite) che richiede la rappresentazione, da parte dell'agente, di agire per apportare un vantaggio all'associazione mafiosa; può essere estesa al concorrente solo se vi sono elementi concreti che dimostrino la sua consapevolezza della finalità agevolativa. Nel caso di specie l'estensione a Geria è stata ritenuta carente di adeguata motivazione.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione, la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile per difetto di specificità.
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Norma procedurale che delimita i motivi di ricorso in Cassazione; i motivi devono essere specifici e ben articolati, altrimenti sono inammissibili.
art. 192 c.p.p.
Princìpi di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a prova indiziaria e logica purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
art. 546 c.p.p.
Norma sul giudizio di appello e motivazione delle sentenze di merito; utilizzata per valutare le doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sulla motivazione d'appello.
art. 577 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla produzione dell'elemento psicologico dell'omicidio; la Corte conferma che il dolo diretto può essere desunto dalle modalità dell'azione.
art. 61 n. 5 c.p.
Aggravante (minorata difesa): la Corte ha interpretato la norma nella sua portata disgiuntiva e valutato in concreto le condizioni di luogo (strada senza uscita, assenza di marciapiede) come idonee a ostacolare la difesa della vittima.
art. 187 c.p.p.
Riferimento alle regole probatorie in tema di premeditazione: la premeditazione può essere dimostrata per prova logica mediante indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ne ha condiviso l'applicazione.
art. 424 c.p.
Incendio: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di incendio sulla base degli elementi fattuali (serbatoio carburante, sterpaglie, danni al veicolo) e l'attribuzione logica dell'incendio ai committenti.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ritiene che la motivazione del trattamento sanzionatorio risulti adeguata (danno, intensità del dolo, modalità), e che il diniego delle attenuanti generiche possa risultare implicito se la motivazione sul rigetto è congrua.
art. 62-bis c.p.
Circostanza attenuante generale: la Corte osserva che il rigetto può essere motivato implicitamente attraverso l'analisi dei criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 59 c.p.
Principio secondo cui al concorrente possono essere attribuiti gli effetti delle circostanze aggravanti conosciute; la Corte ne fa uso nel richiamare i criteri per estendere aggravanti note a un coautore, purché vi sia rappresentazione della finalità.
art. 118 c.p.
Richiamato nel dibattito sull'estendibilità delle circostanze soggettive ai concorrenti: la giurisprudenza e la sentenza chiariscono i limiti e le condizioni per tale estensione.
art. 70 c.p.
Richiamato nel contesto della distinzione tra circostanze inerenti alla persona e altre, utile al ragionamento sulla estensione delle aggravanti soggettive.
art. 110 c.p.
Regola sul concorso di persone nel reato: la Corte la richiama nell'analisi della possibilità di attribuire al compartecipe le conoscenze e finalità del coautore quando elementi concreti lo dimostrino.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art.416-bis.1 c.p. è di natura soggettiva: per applicarla a un concorrente occorrono elementi concreti che provino la sua rappresentazione della finalità di agevolare l'associazione mafiosa; legami occasionali o generici di frequentazione sono insufficienti.
- La premeditazione può essere provata anche per via indiziaria (prova logica) purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e dimostrino sia l'elemento cronologico sia quello ideologico della decisione delittuosa.
- La c.d. minorata difesa va valutata concretamente: non è decisiva l'ora del giorno, ma la sussistenza di condizioni di luogo o altre circostanze che rendano obiettivamente più difficoltosa la reazione della vittima.
- Le videocamere e le riprese costituiscono prova fortissima se le immagini mostrano dinamiche coerenti (andatura, direzione, assenza di perdita di controllo) e possono legittimamente confutare versioni difensive basate su ipotesi accidentali.
- La Corte di Cassazione non sindaca il merito delle valutazioni probatorie purché il ragionamento del giudice di merito sia logico, coerente e fondato su elementi visibili nel processo; i motivi generici o non specifici sono inammissibili.
- Lo stato di necessità e altre cause di esclusione della responsabilità gravano sull'onere dell'allegazione e della prova da parte della difesa; se mancanti di elementi antecedenti e concreti, saranno respinte.
- L'attribuzione di eventi successivi (es. incendio del mezzo) può essere sostenuta da inferenze logiche fondate sulla concatenazione cronologica dei fatti e sull'interesse immediato degli autori a distruggere prove, purché tali inferenze siano documentate e motivate.
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