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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29938/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21 gennaio 2026. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva già affrontato il giudizio di responsabilità e aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, mentre aveva escluso la continuazione tra i reati. I motivi di ricorso erano due: il primo contestava il giudizio di responsabilità, ma è stato ritenuto generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale; il secondo lamentava, in parte, la mancata concessione delle attenuanti generiche, censura però manifestamente infondata perché tali attenuanti risultavano già concesse in primo grado, e, in altra parte, il diniego della continuazione, ma senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute nel giudizio di primo grado; la doglianza sulla loro mancata concessione era quindi infondata in fatto.

  • art. 81 c.p.

    La censura sulla continuazione è stata ritenuta generica perché non accompagnata dall'indicazione di elementi concreti sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, esclusa dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamato il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone che non possa ritenersi che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese è inammissibile per genericità.
  • La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando tali attenuanti risultino già state concesse nel giudizio di merito.
  • La contestazione del diniego della continuazione richiede l'indicazione di elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; in difetto, il motivo è generico e aspecifico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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