Cassazione Penale, Sentenza n. 412/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma del Tribunale di Marsala, lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 07:00 (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) per l'accertamento del 11/03/2018. La difesa aveva dedotto vizio di motivazione e "travisamento della prova", sostenendo che il precedente accertamento del 07/03/2018 – che aveva portato ad assoluzione per mancato funzionamento del campanello di portone e appartamento – dimostrava che il malfunzionamento del citofono era persistente e che l'annotazione di servizio del 11/03/2018 non provava il contrario. Inoltre veniva contestata la mancata risposta della motivazione alle censure sull'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità penale di Bellafiore fosse adeguatamente fondata sull'annotazione di servizio redatta alle 23:30 dell'11/03/2018, dalla quale emergeva che alle 21:20 gli agenti, trovando il portone aperto, si erano portati al terzo piano, il campanello dell'appartamento non funzionava ma, avendo bussato "veemente" più volte, non avevano avuto alcuna risposta. La Corte ha osservato che la censura difensiva non smonta la motivazione quando questa non si fonda su "un dato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale". Ha altresì richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà cosciente di inadempimento). Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La pena confermata dall'appello era di 4 mesi e 15 giorni di arresto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
Norma applicata per contestare la violazione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione imposto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base dell'annotazione di servizio relativa all'11/03/2018
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata in ordine alla trattazione del processo con contraddittorio scritto (procedimento svolto senza discussione orale su richiesta delle parti)
Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 (massima giurisprudenziale citata)
Principio interpretativo richiamato: per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi e la volontà di non osservarli, senza rilevanza per le finalità specifiche della condotta
Massime di principio
- L'annotazione di servizio redatta dagli agenti ha elevato valore probatorio: se descrive in modo circostanziato la condotta (orario, modalità di accertamento, comportamenti degli agenti) può legittimare la condanna anche quando esistano precedenti accertamenti con esiti diversi, salvo prova convincente della contraria realtà fattuale.
- Per la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale basta il dolo generico: occorre dimostrare che il soggetto era consapevole dell'obbligo e abbia voluto non rispettarlo; non sono rilevanti le finalità specifiche dell'azione.
- In Cassazione le censure che puntano a "travisamento della prova" devono dimostrare che la motivazione si basa su un dato probatorio sostanzialmente inesistente o manifestamente erroneo; la mera diversa valutazione dei fatti non basta.
- Se si sostiene un fatto impeditivo (es. malfunzionamento del campanello) la difesa deve provare in modo robusto la persistenza dell'ostacolo al momento dell'accertamento contestato, non limitarsi a dedurre possibilità alternative.
- La scelta procedurale di trattare il ricorso con contraddittorio scritto (art. 23 D.L. 137/2020) è possibile in mancanza di istanze di discussione orale delle parti; ciò non incide sul merito delle questioni sostanziali.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali: valutare la concretezza delle prospettazioni in sede di impugnazione per contenere il rischio di soccombenza in capo al ricorrente.
- Strategie difensive efficaci in casi simili: raccolta di prove tecniche (verifica funzionalità del campanello in data e ora rilevante, testimonianze, filmati), contestazione della attendibilità e tempestività delle annotazioni di servizio, dimostrazione di impossibilità oggettiva ad adempiere l'obbligo.
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