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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13242 - Corte di Cassazione

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera annullabilità su istanza della curatela - Accertamento con adesione - Sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il fallimento ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato tardivi e quindi inammissibili i ricorsi contro avvisi di accertamento IVA e IRAP. Il curatore aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione, ma senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato prevista dall'art. 35 della legge fallimentare. Secondo il giudice d'appello, tale mancanza rendeva nulla la procedura e impediva la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare gli avvisi. Il fallimento ha sostenuto invece che l'assenza dell'autorizzazione comportasse soltanto l'annullabilità dell'atto, non rilevabile dall'Agenzia delle Entrate, e che l'istanza producesse comunque la sospensione del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso e rigettato il primo, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato non determina la nullità dell'attività negoziale del curatore, ma soltanto l'annullabilità, azionabile esclusivamente dal fallimento ai sensi dell'art. 1441 c.c. Poiché l'istanza di accertamento con adesione non era nulla, essa ha prodotto la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare gli avvisi prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 35 legge fallimentare, nel testo applicabile ratione temporis

    Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizione di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.

    La norma integra i poteri negoziali del curatore per determinate attività, ma la mancanza dell'autorizzazione non rende automaticamente nullo l'atto compiuto: comporta soltanto annullabilità, invocabile nell'interesse della procedura fallimentare.

  • Art. 1441 codice civile

    L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

    L'annullabilità dell'atto compiuto dal curatore senza autorizzazione può essere fatta valere esclusivamente dal fallimento o dagli organi della procedura, non dall'Agenzia delle Entrate o da altro soggetto estraneo all'interesse tutelato.

  • Art. 6, commi 1 e 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per un periodo di novanta giorni il termine per l'impugnazione dell'avviso.

    La presentazione dell'istanza produce la sospensione del termine processuale anche se il curatore non disponeva della preventiva autorizzazione interna, purché l'istanza non sia affetta da nullità.

  • Articoli 25 e 35 legge fallimentare

    Rilevano nella disciplina dei poteri degli organi della procedura e nei rapporti tra curatore e giudice delegato; la violazione delle regole autorizzative incide sulla validità negoziale nei termini dell'annullabilità, non sulla nullità automatica.

  • Articolo 1965 codice civile

    Richiamato in relazione alla natura transattiva o negoziale dell'accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto comunque decisiva la distinzione tra nullità e annullabilità dell'atto del curatore.

Massime di principio

  • Quando una norma richiede un'autorizzazione interna per l'attività del curatore, la sua omissione non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se la legge preveda specificamente la nullità; in mancanza, opera normalmente l'annullabilità.
  • L'annullabilità prevista nell'interesse della procedura concorsuale può essere fatta valere soltanto dal soggetto tutelato, cioè dal fallimento o dai suoi organi, e non dalla controparte o dall'amministrazione finanziaria per ottenere un vantaggio processuale.
  • Un'istanza di accertamento con adesione presentata dal curatore senza autorizzazione del giudice delegato può comunque produrre la sospensione di novanta giorni del termine per ricorrere, se non è nulla per altre ragioni.
  • La distinzione tra nullità e annullabilità è decisiva: la nullità impedisce all'atto di produrre effetti, mentre l'annullabilità consente all'atto di produrli fino a quando il soggetto legittimato non ne chieda l'annullamento.
  • In presenza di una procedura concorsuale, è prudente ottenere preventivamente l'autorizzazione richiesta dalla legge, ma l'eventuale omissione deve essere valutata in concreto quanto a tipo di invalidità, soggetti legittimati e incidenza sui termini processuali.

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