Sentenza n. 1016/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: - del silenzio rigetto formatosi ex art. 25 c. 4 L. 241/1990 in data 8.1.2026 sulla istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 9.12.2025 relativi alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direzione della S.C. di Medicina Generale e delle Fragilità del P.O. Roccadaspide, indetta con deliberazione n. 446 del 25.3.2025; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; e per la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 9.12.2025 ed oggetto di sollecito del 11.1.2026, con conseguente ordine all’A.S.L. di Salerno intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura complessa sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato secondo classificato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di Medicina Generale e delle Fragilità del presidio ospedaliero di Roccadaspide, collocato al secondo posto in graduatoria, ha chiesto l’accesso ai verbali integrali della commissione, alle schede individuali di valutazione, alla griglia e ai criteri di attribuzione dei punteggi, alla documentazione relativa alla verifica dei titoli e al curriculum vitae con la documentazione allegata dal candidato risultato vincitore. L’amministrazione non ha inizialmente fornito riscontro, determinando il silenzio-rigetto. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell’art. 25 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza, buon andamento e diritto di difesa, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, oltre al difetto assoluto di motivazione. Prima del deposito del ricorso, l’ASL ha trasmesso parte della documentazione, ma non la domanda di partecipazione del vincitore e gli allegati alla stessa. Il ricorrente ha quindi mantenuto l’interesse all’accesso difensivo, prospettando l’utilità della documentazione per la tutela delle proprie ragioni nella procedura selettiva e per la possibile riproposizione dell’impugnazione della graduatoria dinanzi al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa sul giudizio di accesso, riconducendolo alla giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a. Ha escluso che l’ostensione parziale intervenuta in corso di causa rendesse il ricorso improcedibile o imponesse la proposizione di motivi aggiunti, poiché il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, diretto all’accertamento del diritto all’ostensione e, se del caso, alla condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti. L’ostensione parziale ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti già trasmessi. Per la parte residua, il giudice ha ritenuto fondato il ricorso: la richiesta relativa al curriculum e alla documentazione allegata del vincitore doveva essere interpretata come comprensiva anche della domanda di partecipazione e di tutti i relativi allegati. Il ricorrente ha dimostrato la necessità della conoscenza dei documenti per la tutela della propria posizione nella procedura selettiva, la corrispondenza dell’interesse a una situazione giuridicamente tutelata e il collegamento strumentale tra i documenti richiesti e la situazione finale da proteggere. Il TAR ha pertanto annullato il silenzio-rigetto e ordinato all’ASL di esibire, entro trenta giorni, la domanda di partecipazione del vincitore e i relativi allegati, escluso il curriculum già trasmesso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, la condotta processuale non lineare del ricorrente e l’adempimento parziale dell’ASL intervenuto prima del deposito del ricorso.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell’accesso difensivo.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
La motivazione della richiesta deve rappresentare in modo puntuale e specifico le finalità dell’accesso, così da consentire la verifica del nesso di strumentalità tra i documenti e la situazione giuridica da tutelare.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato impugnato quale diniego tacito.
art. 9 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego di accesso.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso è un giudizio impugnatorio quanto alla sua instaurazione, ma sostanzialmente di merito e sul rapporto, diretto all’accertamento del diritto all’ostensione e all’eventuale condanna dell’amministrazione all’esibizione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, ove accerti il diritto di accesso, di ordinare all’amministrazione l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
Fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale perseguita mediante l’accesso difensivo.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi è un giudizio sul rapporto: se, durante il processo, l’amministrazione ostende solo parte dei documenti richiesti, il giudice deve verificare direttamente la permanenza del diritto all’accesso residuo, senza che il ricorrente sia tenuto a impugnare con motivi aggiunti la nuova determinazione di ostensione parziale.
- L’ostensione integrale dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere, mentre l’ostensione soltanto parziale comporta tale effetto limitatamente ai documenti già trasmessi e non impedisce la decisione di merito sulla documentazione residua.
- Nell’accesso difensivo, l’istante deve dimostrare la necessità, la corrispondenza e il collegamento tra la documentazione richiesta e una situazione giuridica soggettiva concretamente tutelata; il nesso di strumentalità va valutato con giudizio prognostico ex ante, verificando l’astratta pertinenza dei documenti rispetto alla controversia o alla pretesa azionabile.
- Il riconoscimento dell’accesso difensivo non presuppone necessariamente la pendenza attuale di un processo: è sufficiente che la documentazione sia strumentalmente necessaria alla tutela, anche potenziale, di una situazione giuridica soggettiva, purché l’interesse sia specificamente rappresentato nell’istanza.
- La richiesta di accesso al curriculum vitae e alla documentazione allegata presentata da un candidato vincitore può essere interpretata, secondo il suo contenuto sostanziale e la finalità difensiva, come comprensiva della domanda di partecipazione e degli allegati alla stessa, quando tali documenti siano pertinenti alla verifica della regolarità della procedura selettiva.
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