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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 2139 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contraddittorio preventivo - Omessa instaurazione - Nullità accertamento - Tributi non armonizzati - Non sussiste - Tributi armonizzati - Onere enunciazione ragioni concrete e non pretestuose - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo che l'Amministrazione non avesse instaurato il contraddittorio preventivo, cioè non gli avesse consentito di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso. La questione viene distinta tra tributi non armonizzati e tributi armonizzati.

La decisione

La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'avviso per i tributi non armonizzati, poiché non esiste nell'ordinamento un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Per i tributi armonizzati, invece, la violazione può determinare la nullità dell'accertamento, ma solo se il contribuente indica concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se fosse stato previamente sentito e tali difese non risultano meramente pretestuose.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Non sussiste un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati.

  • Disciplina dei tributi armonizzati e diritto al contraddittorio

    La violazione del contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell'accertamento solo quando il contribuente dimostri concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e la loro non pretestuosità.

Massime di principio

  • La mancata audizione preventiva non rende automaticamente nullo ogni accertamento: occorre verificare la natura del tributo e l'esistenza di uno specifico obbligo di contraddittorio.
  • Per i tributi non armonizzati, l'omissione del contraddittorio preventivo, di regola, non comporta nullità dell'atto salvo specifiche disposizioni che lo impongano.
  • Per i tributi armonizzati, il contribuente deve indicare già in modo concreto quali elementi avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
  • Non è sufficiente invocare in astratto il diritto al contraddittorio: le ragioni difensive devono essere effettive, pertinenti e non meramente pretestuose.

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