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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25360/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente di previdenza privatizzato per geometri ha impugnato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto a un iscritto il diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità con condanna al pagamento di arretrati. La controversia nasce dalla scelta dell'ente di applicare, tramite proprie delibere regolamentari, coefficienti di riduzione dei contributi ai fini dell'accesso alla pensione anticipata. La corte di merito aveva ritenuto che tali coefficienti potessero operare solo sulle anzianità maturate dopo la loro entrata in vigore, in applicazione del principio del pro-rata, e quindi aveva considerato utili i contributi pieni. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: violazione della disciplina sul pro-rata e delle delibere dell'ente per mancata applicazione dei coefficienti di riduzione; erronea qualificazione del diritto a pensione come maturante per quote anziché al momento del perfezionamento dei requisiti; illegittima disapplicazione delle delibere; erronea esclusione della prova della finalità di equilibrio di lungo periodo; omesso rilievo del fatto che la domanda di pensione era stata presentata dopo il 1 gennaio 2007, con applicazione dei nuovi requisiti di accesso. La Corte di cassazione ha ritenuto che, trattandosi di pensione di anzianità anticipata, occorre guardare ai requisiti contributivi ed anagrafici vigenti al momento della domanda, comprendendo anche i coefficienti di riduzione allora già introdotti. Ha distinto il tema dei coefficienti di neutralizzazione, che incidono sulle condizioni di accesso alla pensione e non sul mero calcolo della prestazione, dal principio del pro-rata, osservando che tali coefficienti operano in funzione dissuasiva e di equilibrio finanziario del sistema. Poiché la corte d'appello aveva erroneamente applicato il pro-rata ai requisiti di accesso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame, comprese le spese del giudizio di legittimità. La ratio è che i coefficienti di riduzione introdotti dalle delibere della Cassa non incidono sul solo calcolo della pensione, ma sui requisiti di accesso alla pensione anticipata, sicché non sono soggetti al principio del pro-rata; occorre invece valutare la posizione dell'assicurato secondo la disciplina vigente al momento della domanda di pensione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Il principio del pro-rata riguarda il rispetto delle modalità di calcolo pregresse della prestazione futura, ma non si applica quando le nuove regole incidono sui requisiti di accesso alla pensione anziché sul quantum.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Richiamato insieme alla disciplina del pro-rata e alle delibere dell'ente; non risulta essere il fondamento decisivo della decisione, ma parte del quadro normativo invocato dal ricorrente.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Richiamato tra le norme censurate; il testo lo menziona nel quadro delle doglianze sulla disciplina applicabile alle delibere dell'ente.

  • art. 24, comma 24, L. 214/2011

    Richiamato tra le norme denunciate nel quarto motivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma nel decisum.

  • art. 1, D.Lgs. 509/1994

    Richiamato per fondare l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e la legittimità delle delibere che incidono sul sistema pensionistico.

  • art. 2, D.Lgs. 509/1994

    "assicurare" l'equilibrio di bilancio

    Le casse privatizzate, nell'esercizio della loro autonomia, devono adottare provvedimenti idonei a garantire l'equilibrio di bilancio.

  • art. 3, D.Lgs. 509/1994

    Richiamato nel contesto della disciplina delle casse privatizzate e della loro autonomia regolamentare.

  • art. 23, D.Lgs. 509/1994

    Richiamato come norma asseritamente violata per l'illegittima disapplicazione delle delibere della Cassa.

  • art. 44, comma 7, L. 289/2002

    Indicato come base del potere delle casse privatizzate di introdurre modifiche che rendano compatibile la pensione di anzianità con la prosecuzione dell'attività professionale.

  • art. 5 L. 2248/1868

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla lamentata illegittima disapplicazione delle delibere.

  • art. 63 D.Lgs. 165/2001

    Richiamato nel terzo motivo; nel testo è evocato a sostegno della censura sulla disapplicazione delle delibere.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nei motivi quarto e quinto come vizio di motivazione per asserito omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Il principio del pro-rata tutela il metodo di calcolo della prestazione pensionistica futura, ma non impedisce all'ente previdenziale di modificare, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, i requisiti di accesso alla pensione, quando la modifica incida sulla fattispecie costitutiva del diritto e non sul quantum già maturato.
  • I coefficienti di riduzione o neutralizzazione collegati alla pensione anticipata, se introdotti contestualmente a una disciplina che consente la prosecuzione dell'attività professionale dopo il pensionamento, hanno funzione di riequilibrio e disincentivo e non costituiscono violazione del principio del pro-rata.
  • Quando si tratta di pensione anticipata, la situazione del richiedente va valutata secondo la disciplina vigente al momento della domanda, con riferimento ai requisiti contributivi e anagrafici allora previsti, compresi gli eventuali coefficienti di abbattimento applicabili.
  • Le delibere delle casse privatizzate che incidono sulle condizioni di accesso alla pensione non sono assimilabili a interventi sul mero calcolo della prestazione e devono essere giudicate alla luce della loro funzione nel sistema pensionistico complessivo e dell'esigenza di equilibrio finanziario.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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