Cassazione Penale, Sentenza n. 46852/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod.pen.). Il ricorrente deduce motivazione illogica e/o contraddittoria e erronea applicazione della norma, censurabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., per avere la Corte d'appello rifiutato le attenuanti basandosi su argomentazioni in parte insufficienti e manifestamente illogiche. Si contesta inoltre la mancata valutazione di specifiche prove e circostanze: il comportamento processuale dell'imputato, l'interrogatorio del 30/10/2017, la documentazione relativa all'ordinanza di demolizione e la consistenza dei manufatti, ritenute rilevanti ai fini dell'apprezzamento della gravità della condotta e del riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiunti, affermando che la Corte d'appello, chiamata a decidere sul rinvio limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha fornito motivazione diffusa e logica a sostegno del diniego. In particolare: richiamo alla giurisprudenza che ammette il diniego delle attenuanti anche per mera assenza di elementi di segno positivo; richiamo alla riforma dell'art. 62-bis (d.l. 23/5/2008, n.92 conv. con L. 24/7/2008, n.125) che esclude che la sola incensuratezza sia sufficiente; valutazione della gravità della condotta aggravata dal ruolo rivestito dall'imputato (dirigente dell'Ufficio tecnico comunale) che dolosamente consentì l'illecito edilizio; valutazione del comportamento processuale come neutro ma non idoneo a giustificare le attenuanti; osservazione che l'atto di appello non ha prospettato elementi nuovi a sostegno delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62-bis cod.pen.
Dopo la riforma del 2008 la sola incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; è richiesto che vi siano elementi o circostanze di segno positivo e l'assenza di tali elementi può legittimare il diniego.
art. 624 cod.proc.pen.
Richiamato nel provvedimento di rinvio per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
artt. 110, 48 e 479 cod.pen.
Norme penali costituenti il capo di imputazione per il quale l'imputato è stato ritenuto colpevole; la sentenza di merito è stata confermata in relazione a tali disposizioni.
artt. 476, commi 1 e 2 e 479 cod.pen.
Ulteriori norme penali relative a capi di imputazione confermati in primo e secondo grado; richiamate nella motivazione del merito.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione impugnati (motivazione illogica/contraddittoria e inosservanza o errata applicazione della legge penale), utilizzate dal ricorrente per censurare il diniego delle attenuanti.
dl. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125
Riforma normativa che ha modificato l'art. 62-bis cod.pen., stabilendo che l'incensuratezza da sola non è sufficiente per concedere le attenuanti generiche e richiedendo elementi positivi a favore dell'imputato.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis, l'incensuratezza dell'imputato non basta automaticamente per ottenere le attenuanti generiche: è necessario che emergano elementi positivi a favore.
- Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche con motivazione fondata sull'assenza di elementi di segno positivo; non è obbligato a valorizzare solamente la mancanza di precedenti.
- Il ruolo pubblico o di responsabilità ricoperto dall'imputato può aggravare la valutazione della gravità del fatto e influire negativamente sul riconoscimento delle attenuanti, soprattutto se la condotta costituisce abuso del ruolo.
- Il comportamento processuale dell'imputato è rilevante: una condotta neutralità o di negazione della responsabilità, senza elementi di riparazione o collaborativi, può non essere sufficiente a giustificare le attenuanti.
- In sede di ricorso per cassazione il motivo relativo alla motivazione deve mostrare chiaramente la illogicità o la contraddittorietà della valutazione decisoria; la mera richiesta di rivalutazione delle prove senza dimostrare vizio motivazionale è in genere insufficiente.
- Se l'appello o il ricorso non prospettano nuovi elementi o non indicano specifiche circostanze positive omesse dal giudice, la valutazione del merito sulle attenuanti difficilmente sarà ribaltata.
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