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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46852/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod.pen.). Il ricorrente deduce motivazione illogica e/o contraddittoria e erronea applicazione della norma, censurabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., per avere la Corte d'appello rifiutato le attenuanti basandosi su argomentazioni in parte insufficienti e manifestamente illogiche. Si contesta inoltre la mancata valutazione di specifiche prove e circostanze: il comportamento processuale dell'imputato, l'interrogatorio del 30/10/2017, la documentazione relativa all'ordinanza di demolizione e la consistenza dei manufatti, ritenute rilevanti ai fini dell'apprezzamento della gravità della condotta e del riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiunti, affermando che la Corte d'appello, chiamata a decidere sul rinvio limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha fornito motivazione diffusa e logica a sostegno del diniego. In particolare: richiamo alla giurisprudenza che ammette il diniego delle attenuanti anche per mera assenza di elementi di segno positivo; richiamo alla riforma dell'art. 62-bis (d.l. 23/5/2008, n.92 conv. con L. 24/7/2008, n.125) che esclude che la sola incensuratezza sia sufficiente; valutazione della gravità della condotta aggravata dal ruolo rivestito dall'imputato (dirigente dell'Ufficio tecnico comunale) che dolosamente consentì l'illecito edilizio; valutazione del comportamento processuale come neutro ma non idoneo a giustificare le attenuanti; osservazione che l'atto di appello non ha prospettato elementi nuovi a sostegno delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod.pen.

    Dopo la riforma del 2008 la sola incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; è richiesto che vi siano elementi o circostanze di segno positivo e l'assenza di tali elementi può legittimare il diniego.

  • art. 624 cod.proc.pen.

    Richiamato nel provvedimento di rinvio per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

  • artt. 110, 48 e 479 cod.pen.

    Norme penali costituenti il capo di imputazione per il quale l'imputato è stato ritenuto colpevole; la sentenza di merito è stata confermata in relazione a tali disposizioni.

  • artt. 476, commi 1 e 2 e 479 cod.pen.

    Ulteriori norme penali relative a capi di imputazione confermati in primo e secondo grado; richiamate nella motivazione del merito.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione impugnati (motivazione illogica/contraddittoria e inosservanza o errata applicazione della legge penale), utilizzate dal ricorrente per censurare il diniego delle attenuanti.

  • dl. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125

    Riforma normativa che ha modificato l'art. 62-bis cod.pen., stabilendo che l'incensuratezza da sola non è sufficiente per concedere le attenuanti generiche e richiedendo elementi positivi a favore dell'imputato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis, l'incensuratezza dell'imputato non basta automaticamente per ottenere le attenuanti generiche: è necessario che emergano elementi positivi a favore.
  • Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche con motivazione fondata sull'assenza di elementi di segno positivo; non è obbligato a valorizzare solamente la mancanza di precedenti.
  • Il ruolo pubblico o di responsabilità ricoperto dall'imputato può aggravare la valutazione della gravità del fatto e influire negativamente sul riconoscimento delle attenuanti, soprattutto se la condotta costituisce abuso del ruolo.
  • Il comportamento processuale dell'imputato è rilevante: una condotta neutralità o di negazione della responsabilità, senza elementi di riparazione o collaborativi, può non essere sufficiente a giustificare le attenuanti.
  • In sede di ricorso per cassazione il motivo relativo alla motivazione deve mostrare chiaramente la illogicità o la contraddittorietà della valutazione decisoria; la mera richiesta di rivalutazione delle prove senza dimostrare vizio motivazionale è in genere insufficiente.
  • Se l'appello o il ricorso non prospettano nuovi elementi o non indicano specifiche circostanze positive omesse dal giudice, la valutazione del merito sulle attenuanti difficilmente sarà ribaltata.

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